Ordinanza n. 43/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito per titoli ed esami, pubblicata in data 12.12.2025, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 31 con un punteggio complessivo di 61,00 del concorso pubblico, indetto dalla Provincia di Frosinone - quale Stazione unica appaltante dei concorsi Ciociaria - con Bando Prot. n. 25073 del 12.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 55 del 12 luglio 2022, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18h) di 22 posti di collaboratore professionale amministrativo-categoria B3, posizione economica B3, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti della relativa procedura e, specificamente, anche dei seguenti atti: della graduatoria di merito provvisoria, protocollo n. 25826/2025 del 17.7.2025 come allegato A al verbale n.30 del 14.7.2025, nella parte in cui alla ricorrente veniva attribuito il punteggio complessivo di 61 punti di cui 28 per la prova scritta, 6 per il calcolo finale del punteggio dei titoli (pari ad un terzo del punteggio di 18 complessivo dei titoli), 27 per la prova orale; della graduatoria valutazione titoli del 17.4.2025; del parere della Commissione esaminatrice prot. n. 27290 del 29.07.2025 e relativa comunicazione del 19.8.2025 con la quale la Provincia di Frosinone ha reso note le determinazioni della Commissione esaminatrice sull'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, confermando la mancata valutazione dei titoli di servizio; della comunicazione della Provincia di Frosinone del 16.9.2025 con cui si rendeva nota la ripartizione del punteggio; del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 17.12.2024, nella parte in cui contiene i criteri per la valutazione dei titoli di servizio o, comunque, per come interpretati ed applicati dall'Amministrazione; del Bando Prot. n. 25073 del 12.7.2022 della Provincia di Frosinone nella parte in cui nell'allegato A indica la valutazione nel curriculum esclusivamente degli elementi e delle esperienze che non siano classificabili nelle categorie precedenti (Titoli di servizio), in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso al fine di determinare il livello di formazione professionale o di qualificazione del concorrente; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti i verbali della Commissione esaminatrice nella parte di interesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale di merito di un concorso pubblico, nella parte in cui colloca la ricorrente al 31° posto con 61 punti, nonché gli atti di valutazione dei titoli e i criteri applicati dalla commissione esaminatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per la copertura di 22 posti a tempo indeterminato e parziale di collaboratore professionale amministrativo, contestando la valutazione dei titoli posseduti, in particolare la mancata valutazione dei titoli di servizio. Ha dedotto l’illegittimità della graduatoria, degli atti con cui la commissione ha confermato tale valutazione e dei criteri contenuti nel verbale della commissione e nel bando, sostenendo che, ove i titoli fossero stati valutati secondo la prospettazione del ricorso, avrebbe conseguito la seconda posizione oppure, in via subordinata, una delle posizioni 17ª, 21ª o 22ª, tutte utili ai fini dell’assunzione. Il ricorso è stato notificato all’amministrazione e a tre candidati individuati quali controinteressati; la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati collocati in posizione poziore.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria o della valutazione dei titoli. Preso atto che la ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo cautelare e fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente, ossia dalla 30ª posizione in su. Ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 3, c.p.a., ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami in via telematica. La ricorrente dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, pubblicare sul sito della Provincia di Frosinone un avviso contenente l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, il nominativo della ricorrente, gli estremi degli atti impugnati, l’indicazione nominativa di tutti i controinteressati, un sunto del ricorso e il testo integrale dell’ordinanza. Entro i successivi 5 giorni dovrà depositare la prova della pubblicazione, che dovrà rimanere online sino alla definizione del giudizio. La Provincia è tenuta a fornire la massima collaborazione. L’ordinanza dispone quindi un adempimento processuale senza definire la domanda di annullamento.
Norme richiamate
integrazione del contraddittorio
Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari, individuati nel caso concreto nei candidati collocati in posizione poziore rispetto alla ricorrente nella graduatoria impugnata.
notificazione per pubblici proclami
Quando ricorrono i presupposti, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con modalità stabilite dal giudice; nel caso concreto essa avviene tramite pubblicazione telematica sul sito dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento di una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati in giudizio, quali controinteressati necessari, i candidati la cui posizione potrebbe essere direttamente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, in particolare quelli collocati in posizione poziore rispetto a quella del ricorrente e potenzialmente destinatari dei posti disponibili.
- Quando il numero dei controinteressati rende gravosa o difficile la notificazione individuale, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami in forma telematica, prescrivendo la pubblicazione sul sito dell’amministrazione di un avviso con l’indicazione del giudizio, degli atti impugnati, dei controinteressati, di un sunto del ricorso e del testo integrale del provvedimento.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio non definisce la domanda di annullamento e impone alla parte ricorrente il rispetto di termini perentori sia per la pubblicazione dell’avviso sia per il deposito della relativa prova in giudizio.
Come è indicizzato
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