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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Oggetto: IRPEF - IVA - IRAP - avviso di accertamento . Contestazione di prelievi sul c/c in pagamento degli stipendi di collaboratori dell'impresa famigliare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, i prelievi effettuati dal conto corrente del contribuente e non adeguatamente documentati, presumendoli collegati a ricavi o componenti positivi non dichiarati. Il ricorrente sosteneva invece che le somme erano state utilizzate, almeno in parte, per il pagamento degli stipendi o compensi dei collaboratori dell'impresa familiare e per le necessità di sostentamento della famiglia.

La decisione

La regola generale che consente di presumere la rilevanza fiscale dei prelievi non giustificati non può essere applicata in modo indiscriminato. Devono essere escluse, o comunque ridotte, le somme ragionevolmente necessarie al sostentamento del contribuente e della sua famiglia, nonché quelle effettivamente riferibili al pagamento dei collaboratori, se adeguatamente provate. Ne consegue l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di rideterminare la pretesa impositiva tenendo conto di tale componente non imponibile o non presumibile come ricavo.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La regola generale della tassabilità dei prelievi non documentati

    I prelievi bancari non giustificati possono costituire, nell'ambito degli accertamenti sui redditi, una presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. La presunzione, tuttavia, deve essere applicata in modo ragionevole e può essere superata o ridotta mediante prova contraria.

  • Art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina dei poteri di accertamento IVA consente l'utilizzo delle risultanze dei conti bancari, ma la presunzione deve riguardare movimentazioni effettivamente riconducibili ad operazioni imponibili e non somme destinate a esigenze personali o familiari adeguatamente dimostrate.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che la tassazione sia commisurata a una reale capacità economica e impedisce di considerare automaticamente come reddito imponibile somme necessarie al sostentamento del contribuente e della sua famiglia.

Massime di principio

  • La presunzione derivante da prelievi bancari non documentati non è assoluta: il contribuente può dimostrare la destinazione concreta delle somme.
  • Le somme ragionevolmente necessarie al mantenimento personale e familiare non devono essere automaticamente qualificate come ricavi o compensi non dichiarati; l'Ufficio deve tenerne conto nella rideterminazione dell'imponibile.
  • I pagamenti ai collaboratori dell'impresa familiare devono essere supportati, per quanto possibile, da elementi verificabili quali buste paga, ricevute, bonifici, quietanze, registrazioni contabili e documentazione contributiva o fiscale.
  • La semplice allegazione di esigenze familiari non è necessariamente sufficiente: è opportuno dimostrare la situazione familiare, l'entità delle spese e la coerenza tra importi prelevati e fabbisogno effettivo.
  • In presenza di prelievi misti, l'Amministrazione deve distinguere le somme potenzialmente riferibili all'attività d'impresa da quelle destinate a spese personali, familiari o a pagamenti documentati.

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