Sentenza n. 2783/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo, con la relativa comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e gli atti presupposti, inclusi gli stralci del verbale del Gruppo Interforze del 10 ottobre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’interdittiva antimafia deducendo, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 92 ss. d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, illogicità, arbitrarietà e travisamento, nonché insussistenza dei presupposti della misura. Il primo motivo contestava il rilievo attribuito al rapporto di parentela tra il titolare dell’attività e il nonno, indicato come esponente di spicco di una consorteria mafiosa; il secondo censurava le ulteriori circostanze fattuali valorizzate dalla Prefettura. La ricorrente richiamava inoltre l’età avanzata del familiare e le prospettate sopravvenienze in chiave di self-cleaning. L’istanza cautelare era stata respinta dal TAR e la decisione confermata in appello cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che la Prefettura avesse fondato il giudizio prognostico su un quadro istruttorio coerente e valutato complessivamente: oltre al rapporto familiare, risultavano due incontri tra il nonno e altri esponenti di vertice mafiosi nei locali dell’impresa e una sua stabile ingerenza nella gestione, sino alla gestione diretta di un supermercato. Tali elementi, considerati insieme alla caratura criminale dei soggetti coinvolti, consentivano di ritenere, secondo il criterio del «più probabile che non», il pericolo di infiltrazione e la riconducibilità indiretta delle attività al familiare. Non è richiesta la prova dell’infiltrazione effettivamente avvenuta né una certezza secondo il parametro penalistico; gli indizi devono però essere apprezzati in modo unitario, ragionato e non atomistico. Il Collegio ha ritenuto il potere esercitato secondo criteri di logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità, nel bilanciamento tra prevenzione antimafia e libertà d’iniziativa economica. L’età del familiare e il fatto che fosse agli arresti domiciliari per limiti d’età non scalfivano il quadro indiziario. Ha inoltre escluso che il mero decorso del tempo o le sopravvenienze prospettate eliminassero la capacità indiziante dei fatti: sono necessarie condotte concrete di dissociazione e discontinuità; la legittimità dell’interdittiva va valutata al momento della sua adozione, ferma la possibilità di una successiva rivalutazione su istanza dell’impresa. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 92 ss. d.lgs. 159/2011
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, al di fuori di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
La misura preventiva può fondarsi su elementi sintomatici e presuntivi che rendano prognosticamente ravvisabile il pericolo d’ingerenza mafiosa; non occorre dimostrare un’infiltrazione già realizzata né raggiungere la certezza richiesta nel processo penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche e giuridiche indicate in motivazione.
La disposizione è applicata a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, disponendo l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche e giuridiche indicate in motivazione.
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di elementi sintomatici e presuntivi dai quali, con giudizio prognostico e secondo il criterio del «più probabile che non», emerga il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa; non è necessaria la prova dell’infiltrazione effettiva né una certezza probatoria secondo il modello penalistico.
- Gli indizi rilevanti ai fini dell’interdittiva devono essere valutati nel loro insieme, in modo completo e ragionato, e non isolatamente o meccanicamente: la loro reciproca correlazione può attribuire al quadro complessivo una forza sintomatica superiore a quella dei singoli elementi.
- Rapporti familiari, frequentazioni e cointeressenze assumono rilievo interdittivo in relazione alla concreta consistenza del quadro indiziario e alla loro connessione con elementi oggettivi di ingerenza gestionale o di contiguità operativa; il mero legame di parentela non esaurisce l’accertamento.
- Il mero trascorrere del tempo non cancella la capacità indiziante di fatti già accertati. Per superarne la rilevanza occorrono condotte concrete di dissociazione o di sostanziale discontinuità rispetto al contesto contaminato.
- La legittimità dell’interdittiva si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze prospettate dall’impresa non la invalidano retroattivamente, ferma la possibilità di una successiva rivalutazione e aggiornamento della posizione su istanza di parte.
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