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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11111/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della Commissione provinciale, dell'atto di contestazione per mancato versamento di accise (rata di acconto di marzo 2009). La controversia verteva sulla qualificazione come "forza maggiore" della situazione di illiquidità della società, derivante da gravi e reiterati ritardi di pagamento di enti pubblici clienti, che la contribuente aveva invocato come esimente dalle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), ritenendo che in materia di sanzioni tributarie la nozione di forza maggiore debba essere interpretata secondo la accezione penalistica: evento imponderabile, irresistibile, che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti e dunque il requisito della coscienza e volontarietà. Ha quindi stabilito che la crisi di liquidità derivante dai ritardi, anche gravi e reiterati, nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, essendo prevedibile, non rientra in tale nozione. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso della contribuente quanto al profilo in contestazione. Sono compensate le spese di merito; la società è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Riferito come norma di riferimento per la non punibilità in materia di accise; la Corte precisa che l'istituto della forza maggiore, ai fini delle sanzioni tributarie previste da tale decreto, va inteso secondo l'accezione penalistica e non secondo la nozione più ampia usata in altro contesto

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte osserva che la Commissione regionale ha evocato l'art. 8 purché l'inadempimento del debitore non si collega all'incertezza obiettiva del diritto: l'invocazione era quindi inadeguata rispetto alla fattispecie

  • art. 3, legge n. 689/1981

    Richiamata dalla giurisprudenza che considera sufficiente per le sanzioni la coscienza e volontà della condotta; la Corte analizza questo orientamento ma afferma la prevalenza dell'interpretazione penalistica della forza maggiore nel diritto sanzionatorio tributario

  • art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»

    Usato per sottolineare la natura punitiva delle sanzioni amministrative tributarie e il requisito della coscienza e volontarietà dell'illecito, ostativo all'applicazione dell'esimente se non dimostrata l'assenza di volontà

  • art. 42 c.p.

    Richiamato per evidenziare il requisito della coscienza e volontarietà nel diritto penale, principio applicato analogicamente alla valutazione della forza maggiore nel diritto sanzionatorio

  • art. 45 c.p.

    Richiamato nella giurisprudenza come fonte della nozione di forza maggiore integrata dagli elementi di imprevedibilità e inevitabilità; la Corte rimette la definizione all'accezione penalistica

  • art. 46 c.p.

    Citato per distinguere la fattispecie speciale del costringimento fisico, utile a illustrare i caratteri della forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità

  • art. 54 c.p.

    Richiamato per descrivere il caso di coartazione relativa della volontà, distinto dalla forza maggiore assoluta: riferimento per valutare il margine di scelta residuo dell'agente

Massime di principio

  • Nel diritto delle sanzioni tributarie la "forza maggiore" deve essere valutata secondo l'accezione penalistica: evento imponderabile, inevitabile e irresistibile che annulla la capacità di autodeterminazione del soggetto.
  • Una crisi di liquidità o una situazione di illiquidità, per quanto grave e derivante da ritardi di pagamento di terzi (anche pubbliche amministrazioni), non costituisce di per sé forza maggiore se risultano prevedibili o evitabili con misure ordinarie di gestione del rischio.
  • Il contribuente che invoca la forza maggiore come esimente dalle sanzioni ha l'onere di provare l'imprevedibilità, inevitabilità e l'assenza di qualsiasi margine di scelta o intervento idoneo a prevenire l'inadempimento.
  • Non vanno applicati automaticamente principi elaborati per il diritto sostanziale delle accise o per il diritto unionale delle imposte alle regole del diritto sanzionatorio: l'autonomia e la finalità preventiva/punitiva delle sanzioni richiedono una specifica interpretazione.
  • In pratica, per difendersi da sanzioni tributarie in situazioni di ritardi nei pagamenti da parte di clienti (inclusi enti pubblici), è fondamentale documentare tempestivi tentativi di recupero, misure di mitigazione del rischio (assicurazioni, garanzie, linee di credito) e l'effettiva imprevedibilità/irresistibilità dell'evento.

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