Sentenza n. 601/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla Carta elettronica del valore annuo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il loro diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, relativamente agli anni scolastici nei quali avevano prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero. La sentenza, notificata all'Amministrazione presso il domicilio digitale, non era stata spontaneamente eseguita, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e fosse intervenuto il passaggio in giudicato, documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Le ricorrenti hanno chiesto l'attivazione della Carta con l'accredito dell'importo di 500 euro ciascuna, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione quale titolo esecutivo ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'attivazione della Carta elettronica e il versamento su di essa dell'importo oggetto della condanna, escludendo ulteriori accessori perché la somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non dovuta alla luce della nomina del commissario ad acta, della crisi della finanza pubblica, dell'ammontare del debito pubblico e della particolare complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e risente dell'eccezionale contenzioso seriale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi 509,60 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di proporre ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, tra cui quelle collegate ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta e le ulteriori ragioni indicate dal giudice hanno escluso l'astreinte.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la notificazione del titolo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La modifica normativa richiamata ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali ai fini della loro efficacia quale titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, oggetto dell'obbligo di esecuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Il procedimento di predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web si avvale delle società SO.GE.I. e CONSAP, contribuendo alla complessità procedimentale considerata ai fini del rigetto dell'astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando una pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato.
- La notificazione all'amministrazione del provvedimento giurisdizionale in copia conforme presso il domicilio digitale è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando la legge ne ha eliminato l'obbligo.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice deve imporre l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine ragionevole e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La mancanza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, valutate anche in relazione alla crisi della finanza pubblica, alla complessità dell'adempimento, al coinvolgimento di più strutture e alla nomina di un commissario ad acta.
- Quando il giudicato impone l'attivazione di un beneficio o dispositivo digitale e non il pagamento di una voce retributiva, l'importo riconosciuto deve essere accreditato sul dispositivo previsto dal titolo, senza automatica spettanza di ulteriori accessori retributivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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