Cassazione Civile, Ordinanza n. 32888/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza ritenuta realizzata in occasione di una permuta di immobili siti in Rimini, riqualificando l'operazione come cessione di aree fabbricabili ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, perché gli immobili erano stati ceduti a una società di costruzioni che aveva dichiarato di voler demolire e ricostruire e aveva pattuito di trasferire ai venditori alcune unità ricostruite oltre a una somma di denaro. La CTP aveva respinto il merito della pretesa e accolto solo sul punto sanzioni; la CTR aveva invece distinto tra immobili soltanto ristrutturati, per i quali aveva annullato la ripresa, e immobili demoliti e ricostruiti, per i quali aveva confermato l'imposizione, ritenendo rilevante l'intento delle parti di consentire la costruzione ex novo e la conseguente equiparazione a cessione di terreno edificabile; aveva inoltre ritenuto non applicabili i valori OMI per il calcolo della plusvalenza. Con il ricorso in cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che non può qualificarsi come cessione di area fabbricabile la vendita di un fabbricato, anche se poi demolito e ricostruito, in base alla sola intenzione speculativa delle parti; 2) in subordine, violazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), TUIR, affermando che al più l'operazione avrebbe potuto essere attratta nella disciplina dei terreni lottizzati, più favorevole; 3) e 4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame della questione sub 2) riproposta in appello; 5) violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per avere la CTR individuato il momento impositivo nella sottoscrizione del contratto e non nel trasferimento della proprietà; 6) nullità della sentenza per motivazione mancante sulla scelta delle quotazioni FIAIP 2006 anziché OMI per il quantum della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, perché la CTR si era discostata da un orientamento ormai consolidato secondo cui sono tassabili come plusvalenze solo le cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche le cessioni di fabbricati già edificati. La Corte ha ribadito che, anche se l'alienante abbia chiesto o l'acquirente abbia successivamente attivato pratiche edilizie, o anche se le parti abbiano previsto demolizione e ricostruzione, ciò non consente di trasformare fiscalmente una cessione di edificio in cessione di terreno edificabile, perché la potenzialità edificatoria futura ed eventuale non può dipendere da elementi successivi e dalla volontà di un soggetto diverso da quello inciso dal tributo. Rilevato che nell'atto oggetto di accertamento erano ceduti edifici già esistenti e abitati o locati, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
"plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"
la disposizione si riferisce solo ai terreni già suscettibili di edificazione secondo la pianificazione urbanistica vigente e non ai fabbricati già esistenti, anche se destinati a demolizione e ricostruzione
art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato solo dai ricorrenti in via subordinata per sostenere che, se riqualificazione vi fosse stata, avrebbe dovuto riguardare un terreno lottizzato
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per censurare il diverso momento di imputazione temporale della plusvalenza
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dai ricorrenti a sostegno di un'interpretazione letterale e sistematica della norma tributaria
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti e dalla giurisprudenza citata come parametro di legittimità della disciplina fiscale
art. 23 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio di legalità tributaria
art. 53 Cost.
evocato dalla Corte nella ricostruzione del fondamento della tassazione delle plusvalenze e del limite alla riqualificazione fiscale
artt. 1 e 10 L. n. 212 del 2000
richiamati dai ricorrenti quale supporto ai principi di statuto del contribuente
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e nullità della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla questione subordinata
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 156, comma 3, c.p.c.
richiamato a sostegno della nullità per difetto di motivazione
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
Cass. 31/03/2011, n. 7441
richiamata sul potere del successore di intervenire nel giudizio di legittimità dopo la morte della parte
Massime di principio
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze ex art. 67 TUIR, rileva la natura oggettiva del bene ceduto al momento del trasferimento: la cessione di un fabbricato già esistente non può essere riqualificata come cessione di area fabbricabile solo perché le parti abbiano previsto o programmato demolizione e ricostruzione.
- La nozione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è tassativa e non consente un tertium genus intermedio tra terreno edificabile e fabbricato; l'Amministrazione finanziaria non può superare, mediante riqualificazione, il diverso regime fiscale previsto dal legislatore per i fabbricati e per i terreni edificabili.
- La potenzialità edificatoria che dipende da eventi futuri, eventuali e dall'iniziativa di un soggetto diverso dal cedente non è idonea a mutare la qualificazione fiscale della cessione, quando il bene oggetto dell'atto sia già edificato.
- In caso di morte di una parte nel giudizio di cassazione dopo la costituzione, il successore può intervenire nel giudizio con atto di intervento notificato alla controparte per assicurare il contraddittorio sulla nuova legittimazione.
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