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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14965/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo, in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., ha definito il giudizio di secondo grado recependo l'accordo tra le parti, che avevano rinunciato ai motivi di appello, e ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 139 di multa, richiamando sinteticamente la responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo formalmente violazione di legge per difetto di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto spiegare perché non ricorressero ragioni per un proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo censurasse in realtà un difetto di motivazione, quindi una questione non deducibile in sede di legittimità dopo la rinuncia ai motivi di appello nell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre affermato che tale accordo produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello, con rinuncia ai motivi, preclude alle parti di dedurre in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, in assenza di contraddittorio e senza avvisi alle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.

  • Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02

    Precedente conforme: quando il giudice di appello recepisce richieste concordemente formulate, le parti non possono poi dedurre in cassazione difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.

  • Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01

    Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall'art. 599-bis c.p.p. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce preclusioni anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

  • Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01

    Richiamato come orientamento contrario rispetto al principio affermato dalla decisione.

Massime di principio

  • Quando l'appello è definito con accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e vi è rinuncia ai motivi, in cassazione non possono essere riproposte questioni inerenti ai motivi rinunciati, neppure sotto la veste del vizio di violazione di legge se in sostanza si lamenta un difetto di motivazione.
  • L'accordo sulla pena in appello determina una preclusione processuale ampia, che incide non solo sulla cognizione del giudice di secondo grado ma anche sul successivo ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che attinge questioni definitivamente abbandonate nell'accordo processuale è inammissibile perché manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di contraddittorio preventivo.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, in presenza di colpa nella scelta del rimedio non consentito, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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