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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Separazione tra i coniugi e tassazione di bene di titolarità del separato - Individuazione del soggetto passivo d'imposta - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tassazione dei redditi da locazione è stata riferita esclusivamente al coniuge cui era stato attribuito il bene e che ne percepiva i canoni, considerato unico soggetto passivo dell'imposta. Il testo non specifica l'esito formale dei gradi di giudizio né identifica espressamente le parti processuali, ma il principio applicato risulta favorevole alla corretta imputazione del reddito al percettore effettivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IRPEF per i redditi derivanti dalla locazione di un immobile originariamente in comproprietà tra coniugi successivamente separati. Il criterio decisivo è stato individuato nel possesso del bene e nella percezione effettiva dei relativi proventi. Poiché l'immobile era stato attribuito a uno solo dei coniugi separati, il quale percepiva integralmente i canoni di locazione, a tale soggetto è stata imputata l'intera obbligazione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 36 TUIR

    La norma è richiamata in relazione all'imputazione dei redditi immobiliari. Il reddito deve essere attribuito al soggetto che possiede il bene o ne ha la disponibilità fiscalmente rilevante e, nella fattispecie, percepisce effettivamente i proventi della locazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12976/2010

    Il principio richiamato valorizza il possesso e la percezione del reddito quali criteri per individuare il soggetto cui imputare fiscalmente i proventi derivanti dalla locazione di un immobile.

Massime di principio

  • Per i redditi da locazione, l'obbligazione IRPEF deve essere normalmente imputata al soggetto che possiede il bene o ne ha la disponibilità giuridica e percepisce i canoni.
  • In caso di separazione personale, la mera originaria comproprietà dell'immobile non determina necessariamente una ripartizione fiscale del reddito: occorre verificare a chi il bene sia stato attribuito e chi incassi effettivamente i canoni.
  • L'accordo o il provvedimento di separazione può incidere sull'individuazione del soggetto fiscalmente rilevante, soprattutto quando attribuisce a uno dei coniugi il godimento esclusivo del bene e la riscossione dei relativi proventi.
  • La titolarità formale non è sempre sufficiente per individuare il soggetto passivo: assumono rilievo concreto il possesso, la disponibilità del bene e la percezione effettiva del reddito.
  • Per applicare correttamente il principio occorre esaminare il contenuto del provvedimento di separazione, il contratto di locazione, l'intestazione dei pagamenti e ogni elemento idoneo a dimostrare chi abbia effettivamente percepito i canoni.

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