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Sentenza

Sentenza n. 7811/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente (n. domanda 47057 del 15/10/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202602239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (insegnante richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza telematica presentata il 15 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha evidenziato che l’amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza adottare il provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto. In particolare, il giudice ha rilevato che il Ministero era tenuto a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il quale prevede l’accertamento della completezza documentale entro trenta giorni e l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 750 euro di spese processuali, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato ritenuto fondato per la sussistenza dell’obbligo di provvedere e per il superamento del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale base dell’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Impone l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando risulti, da un lato, un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, l’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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