Sentenza n. 7811/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente (n. domanda 47057 del 15/10/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza telematica presentata il 15 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha evidenziato che l’amministrazione non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza adottare il provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto. In particolare, il giudice ha rilevato che il Ministero era tenuto a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il quale prevede l’accertamento della completezza documentale entro trenta giorni e l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 750 euro di spese processuali, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato ritenuto fondato per la sussistenza dell’obbligo di provvedere e per il superamento del termine di conclusione del procedimento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale base dell’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Impone l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando risulti, da un lato, un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, l’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →