Ordinanza n. 1381/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Direttore dell'AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 inquadramento del personale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Direttore dell'AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025, relativa all'inquadramento del personale
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera dell'AGEA relativa al loro inquadramento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda profili di inquadramento del personale transitato presso AGEA e interessi di natura economica e patrimoniale. In sede cautelare sono stati inoltre prospettati d'ufficio profili di giurisdizione, il cui approfondimento è stato sollecitato alle parti.
La decisione
Il TAR non ha concesso una misura cautelare sospensiva. Ha ritenuto che, in ragione della complessità delle questioni dedotte, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Ha escluso la sussistenza di un periculum in mora tale da giustificare una diversa misura, considerando che gli interessi dedotti sono prevalentemente economici e patrimoniali, sebbene connessi all'inquadramento del personale transitato presso AGEA. Il Collegio ha inoltre invitato le parti ad approfondire i profili di giurisdizione prospettati d'ufficio. La causa è stata fissata per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando non sussista un periculum in mora idoneo a giustificare una misura cautelare diversa.
Massime di principio
- Quando la controversia presenta questioni complesse e il pregiudizio dedotto riguarda prevalentemente interessi economici e patrimoniali, il giudice può ritenere sufficiente, ai fini cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito, negando una diversa misura in assenza di un periculum in mora concreto e qualificato.
- La prospettazione d'ufficio di dubbi sulla giurisdizione può giustificare la sollecitazione alle parti di un approfondimento specifico prima della decisione di merito, senza comportare, nella fase cautelare, una definitiva declinatoria di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 105/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 106/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →