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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36864/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza impugnata, aveva rigettato il riesame contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 27/03/2026, che aveva applicato all’indagato gli arresti domiciliari in relazione ai delitti di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e riciclaggio. Nel ricorso per cassazione l’indagato, senza contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva articolato tre motivi di violazione di legge, tutti riferiti alle esigenze cautelari. Il 09/09/2026 è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso; la difesa sosteneva che la rinuncia fosse riconducibile a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, in ragione della sostituzione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in seguito alla rinuncia dell’indagato, ritenendo che fosse venuto meno il suo interesse a coltivarlo. Ha tuttavia escluso che ricorresse una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, come nel caso di revoca della misura: nel caso concreto vi era stata soltanto la sostituzione della misura, circostanza che sottende la persistente, seppure affievolita, sussistenza delle esigenze cautelari e comporta una parziale soccombenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata deliberata il 10/09/2026.

Massime di principio

  • La rinuncia dell’indagato al ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse a discuterla.
  • La sostituzione della misura cautelare non equivale alla sua revoca: se la sostituzione sottende la persistente, seppure attenuata, sussistenza delle esigenze cautelari, non ricorre una carenza di interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente idonea a escludere la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari

Testo integrale

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