Cassazione Penale, Sentenza n. 16676/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte di appello in sede di rinvio sostenendo la violazione dell'art. 597 c.p.p.: la Corte, invece di limitarsi a concedere le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva (oggetto del rinvio), ha anche rideterminato la pena base. Ciò avrebbe violato il divieto di reformatio in peius e il giudicato formatosi sulla misura della pena base (precedentemente fissata in appello a cinque anni di reclusione e euro 927,00 di multa), determinando una pena finale superiore rispetto a quella che sarebbe risultata applicando correttamente le attenuanti e la diminuzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura in quanto, nel giudizio di rinvio limitato alla verifica della concedibilità delle attenuanti, la Corte di appello non poteva rideterminare la pena base sulla quale si era formato il giudicato e non poteva aumentare la misura complessiva della pena (divieto di reformatio in peius). Ha annullato senza rinvio la parte impugnata relativa al trattamento sanzionatorio, e ha rideterminato la pena finale in favore dell'imputato: tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa (partendo dalla pena base già giudicata definitiva di cinque anni e euro 927,00 e applicando le attenuanti equivalenti e la diminuzione prevista per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 597 c.p.p.
Richiamato dal difensore per denunciare la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte di cassazione riconosce che, nel rinvio limitato, il giudice non può intervenire sulla pena base già formata in giudicato.
art. 624, comma 1 c.p.p.
Richiamato dalla Corte come norma che attesta la formazione del giudicato parziale sulla misura della pena; la parte della sentenza non oggetto di annullamento resta definitiva.
art. 627, comma 2 c.p.p.
Utilizzato per evidenziare gli effetti del giudicato parziale e l'impossibilità di rideterminare la pena base nel giudizio di rinvio quando essa non è connessa all'oggetto dell'annullamento.
art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Fondamento per la pronuncia di annullamento senza rinvio: la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio e ha deciso la causa sulla base degli elementi già acquisiti, rideterminando direttamente la pena.
art. 442, comma 2 c.p.p.
Norma che disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato: applicata dalla Corte per calcolare la pena definitiva dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Se l'annullamento in Cassazione è limitato a una specifica questione (es. concedibilità di una circostanza attenuante), il giudice di rinvio non può rideterminare la pena base su cui si è formato il giudicato né aumentare la misura complessiva della pena se l'appello è promosso solo dall'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Quando parte della sentenza non è stata impugnata e sussiste un giudicato parziale sulla pena base, tale parte è vincolante nel giudizio di rinvio e non può essere rinnovata o peggiorata dal giudice chiamato a valutare soltanto l'elemento oggetto dell'annullamento.
- Se il giudice di rinvio viola il divieto di reformatio in peius o interviene sulla parte del giudicato non oggetto di rinvio, la Corte di cassazione può annullare la decisione e, quando non sono necessari ulteriori accertamenti, annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Per calcolare la pena definitiva in casi analoghi: prendere la pena base risultante dal giudicato, applicare le circostanze attenuanti riconosciute e poi la diminuzione prevista per il rito (art. 442 c.p.p. se applicabile).
- In fase difensiva, verificare sempre se il pubblico ministero ha impugnato: la possibilità di modificare la situazione del reo in peius è esclusa quando l'impugnazione è promossa soltanto dall'imputato; se anche il PM impugna, l'assetto delle limitazioni cambierà.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →