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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31169/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/09/2025. Dal testo emerge che il giudizio riguardava una pluralità di illeciti allontanamenti dal luogo di detenzione, contestati come fatti autonomi nell'arco temporale considerato. Il primo motivo di ricorso censurava la ricostruzione della condotta, sostenendo l'unicità del comportamento criminoso; il secondo motivo riproponeva in modo generico la medesima tesi dell'unicità della condotta, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione di merito aveva in modo incensurabile ricondotto alla ricorrente la plurima commissione di illeciti allontanamenti dal luogo di detenzione. Il secondo motivo è stato giudicato generico, in quanto fondato sulla mera deduzione dell'unicità della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t... (importo non integralmente leggibile nel testo).

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione di merito, quando quest'ultima dia conto in modo coerente e non manifestamente illogico della pluralità degli episodi contestati.
  • È generico il ricorso per cassazione che riproponga una mera affermazione assertiva dell'unicità della condotta, senza specificamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito valorizza la commissione di più episodi distinti in un apprezzabile arco temporale, la doglianza sull'unitarietà del fatto non può essere accolta se non è sorretta da deduzioni puntuali idonee a scalfire la ricostruzione fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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