Sentenza n. 4329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2094/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per il recupero di un sottotetto e SCIA in variante relativa a interventi di sopraelevazione, aumento di superficie e volumetria e mutamento di destinazione d’uso a residenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria confinante impugnava il permesso di costruire e la successiva SCIA in variante, deducendo: violazione delle norme sulle asseverazioni e autocertificazioni e non veridicità della relazione tecnica; violazione degli artt. 22 e 19 l. 241/1990 e della normativa edilizia statale e regionale, poiché l’intervento avrebbe dovuto essere assoggettato a SCIA alternativa al permesso di costruire e non a una SCIA ordinaria; errata qualificazione dell’intervento come recupero del sottotetto anziché nuova costruzione o ristrutturazione edilizia pesante; violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968. Il TAR aveva accolto i primi tre motivi, ritenendo che la relazione asseverata descrivesse una SCIA ordinaria e che mancasse l’asseverazione necessaria per una SCIA alternativa, assorbendo il motivo sulle distanze. Il titolare dei titoli edilizi appellava deducendo, in primo luogo, nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, sostenendo l’irritualità della notificazione del ricorso introduttivo; in secondo luogo, tardività e carenza di interesse della ricorrente; in terzo luogo, travisamento della documentazione, poiché la relazione tecnica indicava espressamente la SCIA alternativa al permesso di costruire e la diversa indicazione relativa alle varianti in corso d’opera costituiva una mera svista. L’appellata riproponeva il motivo relativo alla violazione delle distanze e chiedeva una verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha respinto la censura relativa alla nullità della notificazione: la notificazione era stata effettuata presso l’indirizzo di residenza anagrafica del controinteressato; l’irreperibilità aveva comportato il deposito dell’atto presso la casa comunale secondo le modalità dell’art. 140 c.p.c., con perfezionamento della notificazione e rituale instaurazione del contraddittorio nel termine decadenziale. Ha accolto parzialmente la censura sulla tardività. Il ricorso di primo grado era tardivo nella parte relativa alla violazione delle distanze, poiché dalla segnalazione del 15 ottobre 2021 emergeva che la proprietaria conosceva già la sopraelevazione, la natura dei lavori e la possibile lesività per violazione della distanza tra pareti finestrate; la richiesta di verifiche al Comune non era idonea a differire il termine di impugnazione. Il ricorso non era invece tardivo nella parte relativa all’inidoneità della SCIA, poiché la piena conoscenza della natura e consistenza dell’intervento e dei titoli edilizi risultava acquisita soltanto tramite la documentazione depositata dal Comune nel giudizio sull’accesso. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello: la relazione tecnica indicava espressamente la SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001 e gli elaborati progettuali, la relazione illustrativa e l’asseverazione complessiva consentivano di comprendere la reale consistenza dell’intervento. La contemporanea selezione della casella relativa alle varianti non essenziali costituiva una discrasia meramente formale, irrilevante alla luce del contenuto complessivo della documentazione e della prevalenza della sostanza sulla forma. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte infondato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
La censura relativa alla mancata rituale instaurazione del contraddittorio è stata respinta; la notificazione effettuata presso la residenza del controinteressato e perfezionata secondo le modalità previste dalla legge è stata ritenuta valida.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 149 c.p.c. per individuare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario secondo la conoscenza legale dell’atto.
art. 149 c.p.c.
La notificazione presso l’indirizzo di residenza, seguita dal deposito dell’atto presso la casa comunale in caso di irreperibilità, è stata ritenuta idonea a instaurare ritualmente il contraddittorio.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza della lesività dell’intervento; nel caso concreto la conoscenza della violazione delle distanze risultava già dalla segnalazione del 15 ottobre 2021.
art. 41 c.p.a.
Rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare il titolo edilizio in rapporto alla conoscenza concreta della portata lesiva dell’intervento.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa al permesso di costruire è il regime procedimentale indicato nella relazione tecnica per l’intervento di ristrutturazione edilizia pesante.
art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001
L’intervento, comportando modifiche della sagoma e aumenti di superficie e volumetria, è stato ricondotto alla ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 22, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001
La selezione della casella relativa alle varianti in corso d’opera non essenziali è stata ritenuta una svista formale, non idonea a prevalere sull’indicazione espressa della SCIA alternativa e sul contenuto complessivo degli elaborati.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
La contestazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate è stata dichiarata tardiva, poiché la proprietaria ne aveva percepito la possibile lesività prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso effettuata presso l’indirizzo di residenza anagrafica del destinatario e perfezionata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale secondo le modalità di legge è idonea a instaurare il contraddittorio, anche se il destinatario non provvede al ritiro dell’atto.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione di un intervento edilizio, il termine decorre dalla piena conoscenza della sua portata lesiva; quando il confinante conosce natura, consistenza e possibile lesività delle opere, la successiva richiesta all’amministrazione di svolgere verifiche non differisce il termine decadenziale.
- La tempestività dell’impugnazione del titolo edilizio deve essere valutata distintamente per ciascun vizio dedotto: la conoscenza anticipata della lesività materiale delle opere può rendere tardiva la censura sulle distanze, mentre la censura relativa all’inidoneità del titolo può restare tempestiva se la natura e consistenza dell’intervento sono state conosciute solo successivamente attraverso l’accesso alla documentazione edilizia.
- Nella qualificazione del regime edilizio applicabile, le indicazioni contenute nei modelli e nelle relazioni tecniche devono essere valutate complessivamente insieme agli elaborati progettuali e alla relazione illustrativa; una contraddizione meramente formale o una selezione erronea di una casella non determina l’illegittimità del titolo quando il contenuto complessivo degli atti rende chiara la volontà di avvalersi della SCIA alternativa al permesso di costruire e consente al Comune di comprendere l’effettiva consistenza dell’intervento.
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