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Ordinanza

Ordinanza n. 6479/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 6548/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giordano, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3519/2024, pubblicata in data 05/06/2024, notificata in data 05/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio formulata dall'Amministrazione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, al fine di consentire al Ministero il deposito della prova dell'avvenuta liquidazione. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza, non accerta in via definitiva l'avvenuta esecuzione del giudicato e non decide sulla richiesta di astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6548/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo altresì la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero resistente si è costituito e ha chiesto un rinvio, dichiarando di dover comprovare l'avvenuta liquidazione della somma dovuta mediante il deposito della relativa prova.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non ne esamina i presupposti né ne determina l'importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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