Ordinanza n. 6479/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 6548/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giordano, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3519/2024, pubblicata in data 05/06/2024, notificata in data 05/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la richiesta di rinvio formulata dall'Amministrazione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, al fine di consentire al Ministero il deposito della prova dell'avvenuta liquidazione. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza, non accerta in via definitiva l'avvenuta esecuzione del giudicato e non decide sulla richiesta di astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6548/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo altresì la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero resistente si è costituito e ha chiesto un rinvio, dichiarando di dover comprovare l'avvenuta liquidazione della somma dovuta mediante il deposito della relativa prova.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non ne esamina i presupposti né ne determina l'importo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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