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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16208/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati tributari e di bancarotta connessi al fallimento della "Giorgio 2010 s.r.l.". Contestazioni principali: (i) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per l'inclusione di compensazioni operate fuori dal periodo contestato e conseguente superamento della soglia di punibilità ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000; (ii) vizio di motivazione e inversione dell'onere della prova sulla destinazione aziendale delle somme prelevate (bancarotta fraudolenta vs. preferenziale); (iii) contestazione della qualifica di amministratori di fatto per Catuscia Raccagni e De Matteis; (iv) carenza di prova del dolo specifico per la bancarotta documentale e per i reati tributari (addebito ai consulenti); (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sul principio di correlazione, richiamando che non è avvenuta alcuna trasformazione radicale del fatto e che l'imputazione era sufficientemente precisa. Ha respinto le doglianze relative all'interpretazione dell'art. 10‑quater, affermando che la norma non limita temporalmente i crediti considerabili e che il riferimento all'"annualità" riguarda solo la soglia quantitativa. Ha dichiarato inammissibili come sindacato di merito le richieste di rivalutazione delle prove e della motivazione (qualifica di amministratori di fatto, destinazione delle somme, dolo specifico); ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata indicazione della destinazione aziendale dei prelievi. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al principio di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte valuta che non sia stata violata la correlazione formale e sostanziale nell'imputazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; i ricorrenti hanno fondato alcune doglianze su categorie che la Corte ritiene in realtà sindacato di merito.

  • art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte interpreta la norma nel senso che la misura della soglia riguarda l'ammontare complessivo annuo dei crediti indebitamente portati in compensazione e non limita l'esame ai soli crediti maturati nel medesimo anno d'imposta; dunque crediti maturati in anni diversi ma portati in compensazione nello stesso anno rilevano ai fini della soglia.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Richiamati nei profili di bancarotta (distrattiva e documentale); la Corte conferma che la prova della distrazione può ricavarsi anche dalla mancata dimostrazione della destinazione aziendale dei prelievi da parte degli amministratori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli)

    Principi richiamati: quando si configura mutamento del fatto ai fini della correlazione; e principio per cui la distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione aziendale. La Corte li applica per rigettare le censure.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione imputazione-sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto per essere violato: cambiamenti meramente attenuanti o l'aggiunta di specificazioni non determinano di per sé inammissibilità se l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
  • L'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000 va interpretato considerando la soglia quantitativa sull'anno di compensazione, senza un vincolo al solo anno di maturazione del credito; crediti maturati in anni diversi ma portati in compensazione nell'anno rilevante concorrono al computo.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla documentazione bancaria e dalla mancata indicazione, da parte dell'amministratore, della destinazione aziendale dei prelievi: la mancata prova della destinazione legittima è sintomatica di distrazione.
  • La Cassazione ha limiti netti: non può effettuare una rivalutazione in fatto o una nuova lettura delle prove (sindacato di merito è precluso); può solo verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate in relazione alla gravità, alla pluralità dei reati e alla condotta concreta dell'imputato; la comparazione delle posizioni fra coimputati può giustificare riconoscimenti differenziati.
  • Le censure di nullità o vizio di motivazione che in realtà mirano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in Cassazione se non specificamente ancorate a profili di diritto o a travisamento della prova.

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