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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) della deliberazione del Direttore generale dell’-OMISSIS- di Latina n. -OMISSIS- del 29-OMISSIS-, con la quale è stata revocata la deliberazione n.-OMISSIS-del 20 giugno 2019, avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di assistente amministrativo cat. C; 2) dell’allegato tecnico ai verbali della procedura; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 27-OMISSIS-, recante il favorevole avviso della Regione Lazio rispetto alla revoca del concorso sub 1); 4) della nota prot. n. -OMISSIS- del 20-OMISSIS-, recante richiesta di riedizione della procedura concorsuale; 5) della nota prot. n. -OMISSIS- del 9 -OMISSIS-, con cui la Regione Lazio ha chiesto alla -OMISSIS- di Latina di voler riferire in merito alle vicende giudiziarie che hanno attinto il concorso sub 1) ed eventualmente sospenderlo, salvo ogni diverso provvedimento di autotutela; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202100316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca integrale del bando e degli atti di un concorso pubblico ancora in corso, disposta prima della conclusione delle prove orali e della formazione della graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dopo avere superato le prove scritta e pratica ed essere stati ammessi alla prova orale, hanno impugnato la deliberazione con cui l’azienda sanitaria capofila ha revocato il concorso e tutti gli atti della procedura. Hanno dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria, sostenendo che l’indagine penale si sarebbe tradotta nella sola acquisizione degli atti da parte della Guardia di finanza, senza rinvio a giudizio al momento della revoca, e contestando la concretezza delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nonché le valutazioni sull’insufficiente preparazione informatica dei candidati; violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, ritenendo applicabile l’annullamento d’ufficio e quindi il termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies; insussistenza dei presupposti della revoca, difetto di motivazione e omessa comparazione degli interessi, con lesione dell’affidamento, della buona fede e del principio del minor sacrificio; infine, violazione dell’art. 21-quinquies per il mancato riconoscimento dell’indennizzo. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto di avere acquisito il diritto all’inserimento nella graduatoria e una potenziale posizione di vincitori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondata anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da una delle aziende sanitarie, evocata almeno ai fini di litis denuntiatio e comunque interessata alla definizione della controversia in quanto destinataria di oltre la metà dei posti messi a concorso. Il giudice ha qualificato la deliberazione come atto plurimotivato: ciascuna delle ragioni autonome può sorreggerne la legittimità. La revoca è stata ritenuta esercizio del potere discrezionale di ritiro della procedura concorsuale per ragioni di opportunità, non annullamento d’ufficio per vizi di legittimità. Poiché il concorso non era giunto alla graduatoria definitiva né alla nomina dei vincitori, i candidati vantavano una mera aspettativa alla conclusione della procedura e non un affidamento qualificato all’assunzione; pertanto non erano necessarie particolari garanzie partecipative e l’onere motivazionale era meno intenso. L’indagine penale sugli abusi commessi dal presidente e dal segretario della commissione, poi sfociata in rinvii a giudizio e condanne, è stata ritenuta di per sé idonea a giustificare la revoca, perché aveva irrimediabilmente compromesso la fiducia nell’imparzialità e nel buon esito della selezione. Erano inoltre rilevanti le criticità concernenti conflitti di interesse, incompatibilità, rappresentanza di genere e la rivalutazione delle competenze informatiche e linguistiche necessarie nel mutato contesto organizzativo successivo alla pandemia. Non era applicabile il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies, poiché l’amministrazione non aveva contestato vizi originari di legittimità, ma aveva esercitato il potere di revoca per sopravvenuta inopportunità di una procedura non conclusa. Le censure sulle possibili soluzioni alternative incidevano sul merito delle valutazioni discrezionali e non evidenziavano irrazionalità o manifesta illogicità. Nessun indennizzo era dovuto, perché l’indennizzo da revoca presuppone il ritiro di un atto definitivamente attributivo di un vantaggio e produttivo di effetti durevoli, situazione non ravvisabile nella mera partecipazione a un concorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono state ritenute necessarie, in forma particolarmente intensa, per la revoca di un concorso prima della nomina dei vincitori, quando i partecipanti vantano una mera aspettativa alla conclusione della procedura.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca del bando di concorso può essere esercitata per ragioni di opportunità, mutamento della situazione di fatto o nuova ponderazione dell’interesse pubblico, anche prima della conclusione della procedura; nel caso concreto la norma ha costituito la base del ritiro integrale del concorso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio non si applica quando l’amministrazione non rimuove atti per vizi di legittimità, ma revoca una procedura per sopravvenuta inopportunità.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi generali dell’azione amministrativa, inclusi ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, regolano le modalità di esercizio del potere di revoca del bando in assenza di una disciplina speciale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della revoca deve esplicitare l’interesse pubblico perseguito; prima della graduatoria definitiva è sufficiente una motivazione che, nel suo complesso, non presenti manifesta irrazionalità o irragionevolezza.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione è stato richiamato quale parametro della legittimità della revoca della procedura concorsuale.

  • art. 479 cod. pen.

    La condanna per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici è stata indicata come elemento confermativo della gravità degli abusi incidenti sulla regolarità del concorso.

  • art. 326 cod. pen.

    La condanna per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio è stata indicata come elemento confermativo dell’inquinamento della procedura concorsuale.

  • artt. 455 e 456 cod. proc. pen.

    Il decreto di giudizio immediato è stato richiamato quale sviluppo processuale dell’indagine penale concernente i componenti della commissione.

Massime di principio

  • Prima della formazione e approvazione della graduatoria definitiva e della nomina dei vincitori, l’amministrazione conserva un ampio potere discrezionale di revocare il bando e la procedura concorsuale per fondati motivi di pubblico interesse; i partecipanti vantano, in tale fase, una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non un affidamento qualificato all’assunzione.
  • La revoca di una procedura concorsuale ancora in corso non richiede l’applicazione del termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio quando il ritiro non dipende da vizi originari di legittimità, ma da ragioni di opportunità, dal mutamento della situazione di fatto o da una nuova ponderazione dell’interesse pubblico.
  • L’esistenza di un’indagine penale relativa ad abusi commessi nella gestione delle prove concorsuali, soprattutto quando accompagnata da misure cautelari, rinvii a giudizio o condanne, può costituire autonoma e adeguata ragione di revoca della procedura, poiché compromette la fiducia nell’imparzialità e nel buon esito della selezione.
  • Quando il provvedimento di revoca del concorso è plurimotivato, la legittimità dell’atto può essere sorretta anche da una sola delle ragioni autonome esposte, purché tale ragione sia adeguatamente istruita e immune da vizi di irrazionalità o travisamento.
  • La revoca del concorso prima della nomina dei vincitori non richiede particolari garanzie partecipative nei confronti dei candidati, né una motivazione particolarmente puntuale e penetrante; è sufficiente l’indicazione di ragioni organizzative o di pubblico interesse che rendano non manifestamente irragionevole il ritiro.
  • L’indennizzo previsto per la revoca non spetta al mero partecipante a una procedura concorsuale non conclusa, perché presuppone il ritiro di un atto definitivamente attributivo di un vantaggio e produttivo di effetti durevoli in favore del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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