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Sentenza

Sentenza n. 13586/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0007756 del 27.05.2024 (Regione Toscana); Avviso n. 0016498 del 27-05-2024 (Regione Emilia Romagna); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\6\2025 per l’annullamento: - del Decreto Direttoriale n. 339 del 18/04/2025 pubblicato dall’USR Emilia Romagna e avente ad oggetto la pubblicazione della Graduatoria finale di merito; - del Decreto Direttoriale m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000721.05-06-2025 e della allegata graduatoria, pubblicati dall’USR per la Toscana e recanti ai sensi dell’articolo 10 del D.D.G prot. n. AOODPIT.2788 del 18 dicembre 2023, la graduatoria definitiva di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, per la Regione Toscana; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, nonché gli atti presupposti, inclusi bando, disciplina regolamentare, prova preselettiva ed esiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, partecipanti al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, avevano conseguito 35/50 nella prova preselettiva e non erano state ammesse alla prova scritta nelle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, dove la soglia era pari a 36 punti. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della disciplina regolamentare e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, sostenendo che il regolamento avrebbe consentito l'attivazione della preselezione solo oltre il quadruplo dei posti disponibili, mentre il bando avrebbe ammesso alla prova scritta soltanto un numero di candidati pari al triplo dei posti, escludendo irragionevolmente i candidati collocati tra il terzo e il quarto multiplo. Hanno inoltre contestato la funzione sostanzialmente selettiva della preselettiva e la soglia superiore alla sufficienza aritmetica. Con il secondo e il terzo motivo hanno censurato la regionalizzazione della procedura e la conseguente esistenza di soglie differenziate, deducendo disparità di trattamento, violazione del principio meritocratico, casualità della selezione territoriale e necessità di una graduatoria nazionale o di una soglia uniforme. Con il quarto motivo hanno lamentato l'assenza di adeguata istruttoria e motivazione, l'irragionevolezza della soglia e la sproporzione tra la funzione organizzativa della preselettiva e l'effetto espulsivo prodotto. Con il quinto motivo hanno contestato il numero dei posti messi a concorso, sostenendo che sarebbe stato illegittimamente ridotto per riservare posti alla procedura straordinaria, con conseguente innalzamento della soglia di ammissione. I motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione alle graduatorie finali di merito, deducendo illegittimità derivata. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra le ricorrenti, ciascuna avendo interesse all'esclusione delle altre dalla competizione, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale questione, decidendo il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato al triplo dei posti disponibili, escludendo che fosse necessaria una soglia minima fissa di sufficienza. Il criterio consente comunque di ammettere i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non contrasta con il principio meritocratico. Ha distinto la soglia per l'attivazione della preselezione, fissata in rapporto al quadruplo dei posti, dalla soglia relativa al contingente massimo degli ammessi alla prova scritta, rapportata al triplo: le due soglie perseguono finalità diverse e non sono contraddittorie. La scelta rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione. È stata ritenuta legittima anche la strutturazione regionale della procedura, in quanto coerente con la formazione di graduatorie regionali prevista dalla disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici. Le soglie differenziate dipendono fisiologicamente dal diverso rapporto tra candidati e posti nelle singole regioni e non integrano disparità di trattamento, dovendo la parità essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale. La soglia concreta non è arbitraria né priva di istruttoria, poiché costituisce l'esito oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e della distribuzione dei punteggi. Il sindacato giudiziale sulla sua determinazione è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisata nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure relative alla determinazione dei posti e alla loro asserita riduzione in conseguenza della procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati soltanto sull'illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023

    all'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    La previsione consente di determinare il contingente degli ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico regionale, senza necessità di una soglia minima nazionale predeterminata.

  • art. 6 D.M. n. 194/2022

    La disciplina regolamentare della preselezione è compatibile con la previsione del bando relativa al contingente degli ammessi alla prova scritta; la soglia per attivare la preselezione e quella per individuare gli ammessi perseguono finalità diverse.

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La norma è richiamata quale fondamento della strutturazione regionale della procedura e della formazione di distinte graduatorie regionali.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta insieme alla domanda principale di annullamento, non essendo stata riconosciuta l'illegittimità degli atti concorsuali.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non è violato dalla diversità delle soglie regionali, quale conseguenza della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei candidati.

  • art. 51 Cost.

    Il principio di accesso agli uffici pubblici non impedisce l'utilizzo di criteri selettivi numerici e regionali ragionevolmente correlati ai posti disponibili.

  • art. 97 Cost.

    I criteri adottati sono stati ritenuti coerenti con esigenze di buon andamento, efficienza e organizzazione della procedura concorsuale.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, è legittimo individuare gli ammessi alla prova successiva mediante un criterio numerico rapportato a un multiplo dei posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima fissa di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il contingente previsto dalla lex specialis.
  • La soglia per l'attivazione di una prova preselettiva e quella relativa al numero massimo degli ammessi alla prova successiva possono essere stabilite mediante rapporti numerici diversi, quando perseguono funzioni differenti: la prima attiene alla scelta di attivare la preselezione, la seconda alla delimitazione del contingente degli ammessi.
  • Quando la procedura concorsuale è organizzata mediante graduatorie regionali, è legittimo determinare su base regionale il numero degli ammessi e la relativa soglia, anche se ciò comporta che il medesimo punteggio sia sufficiente in una regione e insufficiente in un'altra; tale differenza è conseguenza fisiologica della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei concorrenti.
  • La determinazione della soglia di accesso a una fase concorsuale, quale esito oggettivo dell'applicazione del criterio numerico previsto dal bando e della distribuzione dei punteggi, rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Il ricorso collettivo proposto da più candidati contro la graduatoria di una procedura selettiva è inammissibile quando le posizioni individuali non sono identiche e ciascun ricorrente ha, anche mediatamente, interesse all'esclusione degli altri concorrenti; tale questione può tuttavia essere assorbita quando le censure risultano comunque infondate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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