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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16302/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generica la doglianza sul trattamento sanzionatorio perché non accompagnata da una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la censura riguardava la pena come rideterminata e ridotta all'esito di un ricalcolo effettuato dal primo giudice, ma la Corte rileva che il motivo non conteneva una reale e specifica critica alla decisione impugnata, risultando generico e privo della precisa indicazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione del ricorso deve essere specifica e tale da consentire la verifica delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura, altrimenti il motivo è generico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando la doglianza non contiene una specifica e puntuale censura della motivazione della decisione impugnata.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con le ragioni poste dal giudice a fondamento della pena; una mera allegazione astratta di vizio motivazionale non è sufficiente.
  • La genericità del motivo ricorre quando non siano prospettate in modo chiaro le ragioni in fatto o in diritto che richiedono il controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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