Circolare numero 51 del 4-4-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2006 i valori di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi e per alcune altre prestazioni collegate alla maternità. Indica, per le diverse categorie di lavoratori, salari medi, retribuzioni convenzionali e importi utili ai fini del calcolo delle prestazioni, nonché i limiti reddituali rilevanti per gestione separata, assegni di maternità comunali e statali e congedo parentale. Per ciascun ambito sono richiamati anche i riferimenti normativi e le decorrenze applicabili.
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari medi/convenzionali e importi per il 2006
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari medi, retribuzioni convenzionali e importi per il 2006
La circolare aggiorna i parametri economici da utilizzare nel 2006 per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi e per alcune prestazioni collegate alla maternità. Il documento distingue i valori da applicare per categoria di lavoratore e indica, per ciascun caso, la base normativa, la decorrenza e gli eventuali limiti reddituali o contributivi.
Ambito generale e criteri applicativi
Ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2006, vengono comunicati gli importi giornalieri, orari o annuali da assumere a base di calcolo. La circolare precisa inoltre che, per la tubercolosi, i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti aventi anche diritto all’indennità di malattia; per le altre categorie, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.
Soci di cooperative di cui al DPR 602/1970
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama il processo di riforma avviato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, finalizzato all’equiparazione contributiva rispetto ai lavoratori dipendenti da impresa alla scadenza del quinquennio 2002/2006.
Per il 2006:
- la retribuzione giornaliera da prendere a base per malattia, maternità e tubercolosi è pari a euro 40,62;
- le prestazioni per eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nel 2006, in via generale quelli insorti dal 1° febbraio 2006, devono essere liquidate su tale importo;
- se eventi iniziati nel gennaio 2006 sono da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto in gennaio, resta ferma l’applicazione del criterio ordinario richiamato dalla circolare;
- le sedi devono disporre le necessarie integrazioni per prestazioni eventualmente liquidate sul valore valido per il 2005.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997 continua a distinguere due ipotesi:
- se la retribuzione contrattuale provinciale della qualifica è superiore al salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni sono liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dal datore di lavoro;
- se la retribuzione contrattuale provinciale è pari o inferiore al salario medio convenzionale, le prestazioni continuano a essere pagate sui salari medi del 1996.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continua ad applicarsi, nel settore agricolo, il sistema dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 488/1968. La circolare ricorda che:
- le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per il 2005 sono state determinate con decreto direttoriale del 24 maggio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- tali valori possono essere utilizzati soltanto per i lavoratori in questione, ai fini delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi per i primi 180 giorni;
- le prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2005, se liquidate provvisoriamente sui salari convenzionali del 2004, devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi;
- i salari applicabili per il 2006 saranno comunicati successivamente e, nel frattempo, si utilizzano in via temporanea e salvo conguaglio i salari validi per il 2005.
In allegato alla circolare è riportata la tabella provinciale delle retribuzioni di riferimento applicabili per l’anno 2005.
Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari, il Decreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti nel 2006 per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Le medesime retribuzioni sono richiamate anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2006.
Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
Ai fini dell’indennità di maternità, comprensiva dell’astensione obbligatoria e dell’interdizione anticipata dal lavoro, quando l’inizio del periodo indennizzabile si colloca nel 2006, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 5,94 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,70;
- euro 6,70 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,70 e fino a euro 8,18;
- euro 8,18 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,18;
- euro 4,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti e agricole
Per le lavoratrici autonome la circolare indica i valori da utilizzare per:
- l’indennità per i due mesi precedenti la data del parto;
- l’indennità per i tre mesi successivi al parto;
- l’indennità per congedo parentale;
- l’indennità per interruzione della gravidanza.
Gli importi 2006 sono i seguenti:
- euro 35,54 per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale, in relazione alle nascite avvenute nel 2006, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2005;
- euro 36,17 per artigiane, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2006;
- euro 31,70 per commercianti, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2006.
Gestione separata dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, la circolare ricorda che l’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito dal 1° gennaio 2004 un’aliquota contributiva pensionistica identica a quella dei commercianti, con incrementi successivi dello 0,20% fino al raggiungimento dei 19 punti percentuali.
Per il 2006:
- l’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, è pari al 18,20%;
- per la quota di reddito eccedente il limite di cui all’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, pari per il 2006 a euro 39.297,00, l’aliquota è pari al 19,20%;
- il minimale di reddito è fissato in euro 13.345,00;
- su tale minimale, applicando il 18,20%, il versamento annuo minimo necessario per l’accredito di tutti i contributi mensili è pari a euro 2.428,79;
- il contributo mensile corrispondente è pari a euro 202,40.
La circolare chiarisce che il maggiore contributo dovuto sulla quota di reddito eccedente euro 39.297,00 non incide sul numero dei contributi mensili utili ai fini del diritto alle prestazioni, poiché il minimale di reddito è già interamente coperto.
Degenza ospedaliera per gli iscritti alla gestione separata
Per la degenza ospedaliera, secondo i criteri vigenti richiamati dalla circolare n. 147/2001, l’indennità si calcola applicando percentuali diverse in base alla contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno di inizio dell’evento.
Per le degenze iniziate nel 2006:
- il massimale contributivo è euro 85.478,00;
- la base giornaliera di calcolo è euro 234,19;
- l’indennità giornaliera è pari a euro 18,74 con accrediti da 3 a 4 mesi;
- è pari a euro 28,10 con accrediti da 5 a 8 mesi;
- è pari a euro 37,47 con accrediti da 9 a 12 mesi;
- il limite di reddito per il diritto alla prestazione è euro 58.834,30, pari al 70% del massimale 2005.
Assegni di maternità dei Comuni
Per gli assegni di maternità concessi dai Comuni, la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati da applicare per il 2006 è pari a 1,7%. Pertanto, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006:
- l’assegno di maternità in misura piena è pari a euro 1.443,73, corrispondenti a euro 288,75 mensili arrotondati;
- l’indicatore della situazione economica per nuclei familiari con tre componenti è pari a euro 30.099,59.
Assegni di maternità dello Stato
Per l’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, valevole per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2006, l’importo in misura intera è pari a euro 1.777,53. Anche in questo caso l’aggiornamento deriva dalla variazione ISTAT dell’1,7%.
Congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001
Per il congedo parentale ulteriore rispetto a quello ordinario di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare indica il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico 2006, pari a euro 5.558,54, determinato sulla base della variazione previsionale dell’1,7%.
Il diritto all’indennità del 30% spetta al genitore che nel 2006 chiede periodi ulteriori di congedo parentale se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo; ne deriva un limite provvisorio pari a euro 13.896,35. La circolare precisa che potrà essere comunicato un eventuale valore definitivo, se diverso da quello provvisorio.
Allegato sulle retribuzioni dei compartecipanti familiari e piccoli coloni
L’allegato 1 riporta, per ciascuna provincia, le retribuzioni di riferimento applicabili per l’anno 2005 ai compartecipanti familiari e piccoli coloni. Il documento serve come base temporanea di riferimento per la liquidazione e l’eventuale conguaglio delle prestazioni collegate al settore agricolo finché non saranno comunicati i valori 2006.
Punti principali
Aggiornamento dei valori per il 2006
La circolare comunica gli importi giornalieri, orari o annuali da assumere come base di calcolo per prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nel 2006, oltre ad alcuni importi per prestazioni diverse ma connesse alla maternità. Per la tubercolosi viene precisato che i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi la prestazione resta commisurata alla misura fissa.
Lavoratori soci di cooperative ex DPR 602/1970
Per i soci lavoratori di società ed enti cooperativi di cui all’art. 4 del DPR n. 602/1970, la riforma avviata dal D.Lgs. n. 423/2001 ha progressivamente superato il regime delle retribuzioni convenzionali. Per il 2006 la retribuzione giornaliera valida ai fini di malattia, maternità e tubercolosi è pari a euro 40,62. Le prestazioni per eventi indennizzabili con periodi di paga del 2006, in linea generale quelli insorti dal 1° febbraio 2006, devono essere liquidate su tale importo; le sedi devono disporre eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate sul valore 2005.
Lavoratori agricoli a tempo determinato e compartecipanti familiari/piccoli coloni
Per gli operai agricoli a tempo determinato, se la retribuzione contrattuale provinciale supera il salario medio convenzionale, le prestazioni sono liquidate sulle retribuzioni effettive; se la retribuzione è pari o inferiore, continuano ad applicarsi i salari medi del 1996. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, invece, continuano a valere i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia; per il 2005 sono riportate in allegato le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare in via temporanea per il 2006, in attesa dei nuovi salari provinciali, con eventuale conguaglio.
Lavoratori italiani all’estero e lavoratrici domestiche
Per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, le retribuzioni convenzionali 2006 sono quelle fissate dal Decreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e richiamate nella circolare n. 43 del 15 marzo 2006. Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità, la circolare indica retribuzioni convenzionali orarie differenziate in base alla paga effettiva e una misura specifica per i rapporti superiori a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome e congedi di maternità
Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale, la circolare stabilisce gli importi da usare per l’indennità per i due mesi prima del parto, i tre mesi dopo, il congedo parentale e l’interruzione di gravidanza. Sono indicati importi diversi per ciascuna categoria: euro 35,54 per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale; euro 36,17 per artigiane; euro 31,70 per commercianti, tutti riferiti ai limiti minimi di retribuzione giornaliera del 2005 o del 2006 richiamati nei relativi atti.
Gestione separata: contribuzione e degenza ospedaliera
Per gli iscritti alla gestione separata ex legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva 2006 è pari al 18,20%, comprensiva della quota per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero, e al 19,20% per la parte di reddito eccedente euro 39.297,00. Il minimale di reddito 2006 è euro 13.345,00; il versamento annuo minimo per coprire 12 mensilità è euro 2.428,79, pari a euro 202,40 mensili. Per la degenza ospedaliera, per gli eventi iniziati nel 2006, la base giornaliera è euro 234,19 e l’indennità giornaliera varia da euro 18,74 a euro 37,47 a seconda dei mesi di contribuzione accreditati.
Assegni di maternità comunali e statali
Per gli assegni di maternità concessi dai Comuni, in applicazione della variazione ISTAT dell’1,7%, la misura piena per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 è euro 1.443,73, con ISEE di riferimento per nuclei di tre componenti pari a euro 30.099,59. Per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’INPS, per gli stessi eventi del 2006, l’importo pieno è euro 1.777,53.
Congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001
Il limite reddituale per ottenere l’indennità del 30% nei casi di congedo parentale ulteriori rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 è fissato, per il 2006, in euro 13.896,35, pari a due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio 2006, indicato in euro 5.558,54. La circolare si riserva di comunicare l’eventuale importo definitivo qualora diverso da quello provvisorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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