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Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS-della Prefettura di Pisa, a firma del Dirigente Reggente Area I Viceprefetto Vicario con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi e le munizioni; - di ogni atto, conseguente e comunque connesso ancorché non cognito al ricorrente, ivi comprese la nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Nucleo di Calci dei Carabinieri Forestale Toscana avente ad oggetto “proposta di divieto di detenzione di armi da fuoco nei confronti di…”; la nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale di Pisa della Legione Carabinieri Toscana avente ad oggetto “Segnalazione” e la nota Prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del medesimo Comando avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/90”.

Giustizia amministrativa202401199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Pisa recante il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio sostenendo di essere estraneo alla battuta di caccia svolta in periodo vietato, a distanza non consentita dall'abitato e nelle vicinanze di un centro sportivo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del TULPS, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione dell'art. 97 Cost. Ha inoltre lamentato l'assenza di un'autonoma valutazione prefettizia, il recepimento acritico delle risultanze dei Carabinieri Forestali, il difetto di motivazione, l'irragionevolezza, l'illogicità, la sproporzione e lo sviamento. In particolare, ha negato di aver partecipato alla battuta, anche quale basista, richiamando altresì il proprio abbigliamento, la mancata iscrizione tra gli indagati, la risalenza e l'estinzione di una precedente condanna e il mancato esame di un'istanza di autotutela e di un successivo parere favorevole dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il divieto di detenzione di armi e munizioni. Dalle risultanze documentali emergevano elementi gravi, precisi e concordanti sul coinvolgimento del ricorrente nella battuta di caccia abusiva: egli si trovava alla guida di un veicolo collocato in posizione strategica presso l'unica strada carrabile di accesso all'area, era in contatto radio con gli altri cacciatori e si era diretto verso il punto d'incontro dopo essere stato avvisato. Il Collegio ha quindi ritenuto provato il suo ruolo di “palo”, contributo fondamentale alla riuscita dell'attività illecita, anche se non aveva materialmente abbattuto gli animali. Tale condotta era sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità nel corretto uso delle armi e, considerata la connessione tra i fatti, la caccia e le armi e il pericolo per la sicurezza pubblica, giustificava il provvedimento prefettizio. L'abbigliamento del ricorrente era compatibile con il ruolo di monitoraggio; la mancata iscrizione nel registro degli indagati era irrilevante, poiché la valutazione prefettizia è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. La precedente condanna per ingiurie, minacce e lesioni, risalente e ormai estinta, non era centrale, potendo il provvedimento fondarsi autonomamente sui fatti della battuta di caccia. Il mancato esame dell'istanza di autotutela e il successivo parere favorevole dei Carabinieri sono stati ritenuti estranei al giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Consente al prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni quando le circostanze evidenzino l'inaffidabilità del soggetto circa il corretto uso delle armi.

  • art. 40 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Richiamato insieme all'art. 39 TULPS quale base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente sorretto il provvedimento dalle risultanze istruttorie.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento dell'amministrazione; la censura è stata disattesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere fondato su una valutazione prognostica di inaffidabilità desunta da fatti concreti e attuali, anche quando non sia intervenuta una condanna penale o non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti dell'interessato.
  • La partecipazione rilevante ai fini dell'art. 39 TULPS non richiede l'uso materiale dell'arma o la diretta realizzazione dell'attività illecita: anche il contributo organizzativo e di vigilanza, quale il ruolo di “palo” presso l'accesso all'area, può integrare un elemento sufficiente per il giudizio di inaffidabilità.
  • La valutazione prefettizia sull'affidabilità nel possesso delle armi è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sulle risultanze amministrative e investigative disponibili, purché valutate in modo concreto e coerente.
  • Quando il provvedimento prefettizio può essere autonomamente giustificato da fatti recenti e specificamente connessi all'uso delle armi e alla sicurezza pubblica, eventuali precedenti penali risalenti e non centrali nella motivazione non ne determinano l'illegittimità.
  • La verifica giudiziale sul divieto di detenzione di armi deve considerare la concreta idoneità degli elementi istruttori a fondare il giudizio di inaffidabilità, senza sostituire la valutazione prefettizia con una diversa ricostruzione meramente alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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