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Sentenza

Sentenza del 18/09/2018 n. 3851 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento - Costi di partecipazione alle fiere - Natura di spese di pubblicità - Integralmente deducibilli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei costi sostenuti dalla società per partecipare a fiere. Il contribuente sosteneva che tali costi avessero una finalità diretta di promozione dei prodotti e di incremento delle vendite e dovessero quindi essere qualificati come spese di pubblicità, integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, oppure imputabili secondo il criterio forfettario previsto dalla legge. L’Amministrazione finanziaria li aveva invece contestati, riconducendoli alla categoria delle spese di rappresentanza o comunque negandone la deducibilità integrale.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. Le spese di partecipazione a fiere sono state qualificate come costi di pubblicità quando risultano direttamente finalizzate alla promozione dell’attività e all’incremento delle vendite. Tali costi devono essere imputati integralmente nell’esercizio in cui sono sostenuti, salvo la facoltà del contribuente di distribuirli nell’esercizio di sostenimento e nei quattro esercizi successivi. Diversamente, rientrano tra le spese di rappresentanza i costi destinati principalmente ad accrescere il prestigio o l’immagine della società, senza una concreta aspettativa di incremento delle vendite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2

    La norma disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e consente, in alternativa alla deduzione nell’esercizio di sostenimento, la ripartizione nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese devono essere effettivamente inerenti all’attività e correttamente documentate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, comma 5

    Richiamata in relazione ai poteri e ai criteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché alla contestazione della corretta determinazione del reddito d’impresa.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 19 e 32

    Richiamati per i profili relativi alla determinazione e all’accertamento della base imponibile ai fini IRAP, nella misura in cui la qualificazione dei costi incide sulla relativa materia imponibile.

Massime di principio

  • La partecipazione a fiere è normalmente qualificabile come spesa di pubblicità quando è concretamente rivolta a promuovere prodotti, acquisire clienti o incrementare le vendite.
  • La qualificazione non dipende soltanto dalla denominazione contabile del costo, ma dalla sua effettiva finalità economica e dalla presenza di un collegamento diretto o ragionevole con l’attività commerciale.
  • Le spese sostenute principalmente per migliorare l’immagine, il prestigio o le relazioni della società, senza una concreta aspettativa di aumento delle vendite, possono essere considerate spese di rappresentanza e soggette alla relativa disciplina.
  • Per sostenere la deducibilità è opportuno conservare contratti, fatture, programmi fieristici, documentazione degli stand, materiale promozionale e ogni elemento che dimostri la finalità commerciale dell’evento.
  • Quando il costo è qualificato come spesa di pubblicità, il contribuente può dedurlo integralmente nell’esercizio di sostenimento oppure optare per la ripartizione nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, secondo la disciplina applicabile.

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