Cassazione Penale, Sentenza n. 26121/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando (1) la violazione di norme processuali a pena di nullità per avere il giudice proceduto in sua assenza (contumacia/assenza) nonostante fosse detenuto per altra causa comunicata in udienza, ossia un legittimo impedimento che imponeva il rinvio e la traduzione; (2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente una ipotetica rinuncia alla partecipazione dell'imputato dall'assenza di osservazioni del difensore, quando invece non gravava sulla difesa l'onere di eccepire una mancata traduzione noto al giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la detenzione per altra causa comunicata in udienza integra un legittimo impedimento e impedisce la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato salvo esplicito consenso o rinuncia. Ha constatato che l'imputato non fu tradotto all'udienza di rinvio dell'11 ottobre 2022 e che non era pervenuta alcuna dichiarazione di rinuncia; ne consegue la nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 179 c.p.p., con travolgimento anche della sentenza di appello ai sensi dell'art. 185 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato entrambe le sentenze e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di merito confermava una condanna ai sensi di questa norma ma la cassazione ha annullato per ragioni processuali.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica le ipotesi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione alla mancata traduzione del detenuto.
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità degli atti quando il detenuto non è stato tradotto in giudizio; la Corte ha interpretato la norma come causa di nullità assoluta e insanabile quando manca la traduzione dell'imputato detenuto.
art. 185 cod. proc. pen.
Prevede che la nullità possa travolgere anche gli atti successivi; la Corte ha applicato tale principio disponendo che la nullità della sentenza di primo grado travolge anche la sentenza d'appello.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (inosservanza di norme processuali a pena di nullità; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione).
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa, anche se comunicata in udienza, costituisce un legittimo impedimento a comparire che impone al giudice di rinviare e disporre la traduzione; non grava sull'imputato l'onere di comunicare tempestivamente tale impedimento.
- La celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato detenuto è possibile solo se l'imputato esprime esplicito consenso a procedere in sua assenza o rifiuta espressamente la partecipazione; mere assenze e la mancata obiezione del difensore non possono essere interpretate come rinuncia quando lo stato di detenzione è noto al giudice.
- La mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio, in presenza di una volontà di comparire tempestivamente manifestata, determina una nullità assoluta e insanabile (art. 178 e 179 c.p.p.) che travolge anche gli atti successivi (art. 185 c.p.p.).
- La difesa non ha l'onere di eccepire la mancata comparizione dell'imputato quando il giudice è già a conoscenza dello stato detentivo; l'obbligo di adottare misure (rinvio, traduzione) ricade sul giudice procedente.
- Quando la questione è regolata da giurisprudenza consolidata e non particolarmente complessa, la Corte di cassazione può motivare in forma semplificata, ma ciò non incide sui principi di diritto applicabili.
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