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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28872/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, con cui il Comune aveva chiesto il pagamento di maggiore imposta, sanzioni e interessi su immobili dell'IACP. La questione era se tali immobili beneficiassero dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali ex art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, oppure se per gli alloggi assegnati dagli IACP dovesse applicarsi solo la detrazione prevista dal comma 10 della medesima norma. Il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente, per riconoscere l'esenzione, la dichiarazione IMU presentata dall'IACP attestante il possesso dei requisiti e la mancata contestazione da parte dell'ente impositore. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina IMU, sostenendo che l'esenzione non spetta a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP ma solo a quelli che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008 e che tali caratteristiche debbano essere dimostrate; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di appello ritenuto provato il requisito dell'alloggio sociale sulla base della sola dichiarazione e della mancata contestazione, senza un'adeguata prova della conformità degli immobili ai parametri ministeriali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se gli immobili possiedano effettivamente i requisiti richiesti dal d.m. 22 aprile 2008 per qualificarsi come alloggi sociali e quindi per beneficiare dell'esenzione IMU. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011

    L'esenzione IMU non si estende a tutti gli alloggi degli IACP, ma soltanto agli immobili che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008.

  • art. 1, comma 707, l. n. 147/2013

    Ha modificato la disciplina dell'esenzione IMU rilevante per gli alloggi sociali.

  • d.m. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008

    Individua i parametri e le caratteristiche dell'"alloggio sociale" che devono essere puntualmente provati per ottenere l'esenzione.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013

    Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sull'IMU degli alloggi IACP e degli alloggi sociali.

  • art. 4, d.l. n. 102/2013

    È la disposizione che, per gli alloggi sociali, ha previsto l'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma non può restringere il thema decidendum quando sia stata chiesta la reiezione integrale della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di censura sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione grava sulla parte che la invoca, cioè sulla contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 93 d.P.R. n. 616/1977

    Richiamato per individuare gli enti di edilizia residenziale pubblica cui si riferisce la disciplina IMU sugli alloggi assegnati.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si applica automaticamente a tutti gli immobili assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli che presentino in concreto le caratteristiche individuate dal d.m. 22 aprile 2008.
  • Per riconoscere il beneficio fiscale è necessaria una puntuale prova dei requisiti sostanziali dell'alloggio sociale; la mera dichiarazione presentata dal contribuente non è di per sé sufficiente se non accompagnata dalla dimostrazione della conformità dell'immobile ai parametri normativi.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non può trasformarsi in un meccanismo di automatica prova del fatto costitutivo del beneficio, né può comprimere il thema decidendum quando il resistente abbia chiesto il rigetto integrale della pretesa avversaria.
  • Quando è contestata l'esenzione da imposta, l'onere probatorio dei relativi presupposti incombe sul soggetto che invoca l'agevolazione, che deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al trattamento fiscale di favore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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