Cassazione Penale, Ordinanza n. 28048/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 335 c.p. Ha dedotto vizi relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla prova dell'omissione di vigilanza, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, all'entità della pena inflitta e all'omessa puntuale analisi dei motivi di appello. La Corte ha rilevato che la censura sulla sospensione condizionale era preclusa perché non dedotta in appello, mentre le altre riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito, sollecitavano una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oppure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa la doglianza sulla sospensione condizionale della pena perché non proposta in appello; ha considerato le altre censure meramente ripetitive, orientate a ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti, oppure prive di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Richiamato solo indirettamente dalla doglianza sulla sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che la questione era preclusa per mancata deduzione in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo adeguato sulla responsabilità.
- Le questioni non dedotte in appello, se soggette al principio devolutivo, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La generica contestazione degli elementi costitutivi del reato, della valutazione delle prove o del trattamento sanzionatorio non è idonea a fondare un ricorso ammissibile se non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della decisione impugnata.
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