Sentenza n. 7905/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/866/2025 del 10/03/2025 - protocollo QI/50480/2025 del 10/03/2025 di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582314 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 1 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61638 del 21/03/2025 con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità immobiliare abusiva in Roma, Via della Storta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, delle discipline statali sui condoni edilizi del 1985 e del 1994, del d.l. n. 269/2003, della l.r. Lazio n. 12/2004 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il regime più favorevole previsto dalle discipline anteriori, poiché l’immobile era stato acquistato in una procedura esecutiva e le ragioni di credito sarebbero state anteriori all’entrata in vigore delle normative più recenti. Sono stati inoltre dedotti difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed eccesso di potere. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe considerato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto. Con il terzo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento sarebbe stato privo di adeguata giustificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, relativo alla possibilità di presentare la domanda di sanatoria per immobili trasferiti mediante procedure esecutive quando le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge, si applica anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Tuttavia, grava sul richiedente l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori, trattandosi di nuova costruzione, sia la data di insorgenza delle ragioni del credito. Nel caso concreto non è stata fornita prova idonea dell’ultimazione dell’abuso entro il 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’applicazione della disciplina del secondo condono. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni procedimentali non è stato prodotto in giudizio e non è stata provata neppure la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, non dimostrava l’anteriorità dell’abuso, poiché riguardava esclusivamente un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo, catastalmente distinto. In mancanza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e alla l.r. Lazio n. 12/2004. In tale regime, la presenza dei vincoli paesaggistici e idraulici indicati nel diniego è ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori, come quello oggetto del giudizio. Il TAR ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni fossero state esaminate e valutate, sebbene giudicate inidonee a modificare l’esito del procedimento. Ha escluso anche il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava una precedente nota, acquisita agli atti e conoscibile dalla ricorrente, realizzando una motivazione per relationem, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
La disposizione consente la presentazione della domanda di sanatoria per immobili trasferiti in procedure esecutive, ma non esonera il richiedente dall’onere di provare i presupposti temporali rilevanti, inclusa l’anteriorità dell’abuso e delle ragioni del credito.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al condono del 1994 la disciplina dell’art. 40 relativa agli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40 relativa agli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
l. n. 724/1994
La disciplina del secondo condono sarebbe stata applicabile solo in presenza della prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine del 31 dicembre 1993.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, trova applicazione la disciplina del terzo condono, nell’ambito della quale i vincoli indicati nel provvedimento sono ostativi alla sanatoria degli abusi maggiori.
l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale del terzo condono, applicabile alla fattispecie, rende ostativa la presenza dei vincoli gravanti sull’area rispetto alla sanatoria dell’abuso maggiore.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene non idonee a superare le ragioni ostative.
art. 3 l. n. 241/1990
È legittima la motivazione per relationem quando l’atto richiama una precedente nota conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame delle osservazioni procedimentali e della loro irrilevanza.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, relativa alla sanatoria di immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, si applica anche ai condoni previsti dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985.
- Nel condono edilizio relativo a un immobile trasferito mediante procedura esecutiva, il richiedente deve provare la data di ultimazione dei lavori e, ai fini dell’applicazione dell’art. 40 della l. n. 47/1985, l’anteriorità delle ragioni del credito; la mera allegazione dell’epoca dell’abuso o la produzione di documenti riferiti al solo terreno non è sufficiente a dimostrare l’anteriorità dell’abuso relativo al manufatto.
- Quando non sia provata l’ultimazione dell’abuso entro il termine rilevante per il secondo condono, trova applicazione la disciplina del terzo condono; se l’intervento costituisce un abuso maggiore e sull’area gravano i vincoli previsti dalla disciplina applicabile, tali vincoli impediscono il rilascio della sanatoria.
- La violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 non sussiste quando l’amministrazione prende in esame le osservazioni del privato e le ritiene, con valutazione motivata, inidonee a superare le ragioni ostative già individuate.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un precedente atto o documento conoscibile dall’interessato e consente di individuare le ragioni concrete della decisione, dando altresì conto dell’esame delle osservazioni procedimentali.
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