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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 516 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Contenzioso - Impugnazioni - Appello - Mancato deposito presso la commissione tributaria regionale del ricorso non notificato dall'ufficiale giudiziario - Validità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggiore reddito da lavoro autonomo di 57.618 euro, conseguenti maggiori imposte, addizionali, IRAP, interessi e sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso. La contribuente proponeva appello limitatamente alla compensazione delle spese, mentre l'Ufficio proponeva appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza e la conferma dell'accertamento. In sede di trattazione è emerso che nessuna delle parti aveva depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale copia dell'atto di appello, adempimento richiesto quando il ricorso non è notificato tramite ufficiale giudiziario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. L'omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione che aveva pronunciato la sentenza comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 53, comma 2, del DPR 546/1992. L'appello incidentale non ha potuto sanare né sostituire l'inadempimento dell'appellante principale, poiché anche l'Ufficio non aveva effettuato il deposito richiesto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • DPR 546/1992, art. 53, comma 2

    Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'Ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata è un adempimento obbligatorio e sanzionato con l'inammissibilità quando la notificazione non è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario. L'omissione non è una mera irregolarità formale e impedisce l'esame dell'impugnazione.

  • DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    Norma richiamata nell'avviso di accertamento quale base per la determinazione del maggior reddito, ma non esaminata nel merito dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha definito il giudizio per una questione preliminare di inammissibilità.

  • DPR 600/1973, art. 41-bis

    Norma indicata dall'Ufficio come ulteriore fondamento dell'accertamento, anch'essa non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità degli appelli.

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza 23 marzo 2012, n. 4679

    La sentenza è richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omesso deposito della copia dell'appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione e tale conseguenza può estendersi anche all'appello incidentale quando l'appellante incidentale non si sostituisce ritualmente all'appellante principale nell'adempimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, gli adempimenti formali previsti a pena di inammissibilità devono essere verificati con particolare attenzione: la mancata produzione della copia dell'appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza può impedire completamente l'esame del gravame.
  • La notificazione dell'appello e il deposito presso la segreteria sono adempimenti distinti; l'esecuzione della prima non sostituisce automaticamente il secondo quando la notifica non è effettuata tramite ufficiale giudiziario.
  • L'appello incidentale non sana necessariamente l'omissione dell'appellante principale. La parte che propone l'impugnazione incidentale deve verificare autonomamente di avere assolto gli adempimenti richiesti e, ove necessario, può dover depositare la copia dell'appello per evitare l'inammissibilità.
  • Quando il giudizio viene definito per una causa preliminare di rito, come l'inammissibilità dell'appello, il giudice non esamina le contestazioni sostanziali relative alla legittimità o alla fondatezza dell'accertamento fiscale.
  • La compensazione delle spese è possibile anche quando una parte ottiene una pronuncia favorevole sotto il profilo processuale; pertanto, la dichiarazione di inammissibilità degli appelli non comporta automaticamente la condanna della controparte alle spese.

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