Sentenza del 29/11/2023 n. 33297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna l'accertamento Tarsu 2007 relativo alla superficie acquea frontistante le banchine destinate a posti-barca, deducendo: 1) violazione del principio di affidamento e dell'accordo e denuncia presentata per il 2004 che avrebbero escluso la pretesa tributaria; 2) insufficiente motivazione della sentenza di merito; 3) errata individuazione del soggetto passivo (la società sostiene che i singoli proprietari superficiari, non la società, siano titolari della obbligazione tributaria); 4) nullità dell'avviso per carenza di motivazione e per basarsi su planimetria non comunicata e su rilievi non conosciuti dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per ragioni processuali: la società aveva proposto un ricorso autonomo senza porre il giudice in grado di conoscere la pendenza di un altro ricorso (della controparte) avverso la stessa sentenza, omettendo la tempestiva richiesta di riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; la giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. SS.UU. n. 15843/2009) stabilisce che la mancata riunione rende improcedibile la successiva impugnazione autonoma. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni tributarie; ha compensato le spese e previsto l'eventuale contributo unificato addizionale.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - art. 10
richiamato dalla ricorrente per il principio di affidamento: l'accordo/denuncia del 2004 sarebbe dovuto precludere la pretesa per il 2007
Costituzione
richiamate a supporto di censure di legittimità costituzionale rispetto alla pretesa tributaria e al principio dell'affidamento
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
evocate dalla ricorrente in relazione alla individuazione del soggetto passivo (regole sulla tassazione dei locali/aree e sui casi di multiproprietà/locazione); la decisione di merito aveva applicato l'art. 63 comma 3 alla società
Codice di procedura civile
art. 112, art. 333, art. 335
art. 112 richiamato in tema di motivazione; artt. 333 e 335 invocati per il principio di unità del processo di impugnazione e per l'obbligo di riunione delle impugnazioni, la cui violazione determina l'improcedibilità del ricorso autonomo
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
richiamata nel motivo relativo a presunte violazioni procedurali dell'atto impositivo (contestazione della motivazione dell'avviso)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
norme richiamate in relazione alla compensazione delle spese e al contributo unificato addizionale a carico del ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. SS.UU. n. 15843/2009 (e altre: n. 1637/1998, n. 13578/2001, n. 4605/2003, n. 13633/2004, n. 13531/2005, n. 21432/2007, n. 12430/2010, n. 7096/2016, n. 13849/2020)
principio consolidato: le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere riunite; chi propone il ricorso successivo in via autonoma deve informare il giudice della pendenza dell'altra impugnazione per evitare la decadenza/incapacità di esame (improcedibilità)
Massime di principio
- Quando contro la stessa sentenza siano proposte più impugnazioni, tutte devono essere riunite (art. 335 c.p.c.); la parte che propone un ricorso autonomo ha l'onere di comunicare la pendenza delle altre impugnazioni o rischia l'improcedibilità del proprio gravame.
- Se la seconda impugnazione ha i requisiti formali dell'impugnazione incidentale (non autonoma), la mancata riunione non determina necessariamente l'improcedibilità; è cruciale la qualificazione formale della seconda impugnazione.
- Le questioni sostanziali (es.: tassabilità di superfici acquee, individuazione del soggetto passivo, validità dell'avviso basato su planimetrie non comunicate) possono restare non esaminate per ragioni processuali; pertanto, per preservare i diritti sostanziali è essenziale curare la strategia processuale e la tempestiva segnalazione di altre impugnazioni pendenti.
- In casi simili è opportuno: a) proporre l'impugnazione nella forma incidentale se già si è notificata altra impugnazione o, se si propone autonoma, comunicare e chiedere la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; b) conservare e produrre atti/accordi precedenti (denunce, accordi con il Comune, contratti di vendita superficiaria) per sostenere il principio di affidamento o la titolarità del tributo; c) contestare formalmente e tempestivamente la planimetria o i rilievi utilizzati nell'avviso e chiedere accesso/integrazione documentale prima della definizione del giudizio.
- Sanzioni tributarie possono essere escluse o mitigate in presenza di oggettiva incertezza normativa sulla tassabilità di determinate superfici (ciò tuttavia deve essere valutato nel merito e adeguatamente motivato dal giudice).
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