Sentenza n. 10119/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del Decreto Assessore per la salute della Regione Siciliana prot. n. 1247/2022 del 13/12/2022 “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” compresi gli Allegati A-B-C-D al detto Decreto, uno per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; nonché per l''annullamento: - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022, pubblicato in GURI 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra indicati, ancorché sconosciuto e/o implicito e in particolare, occorrendo: - dell'intesa in Conferenza Regioni e Province autonome del 14.9.2022, nonché di quella in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti provvedimenti ministeriali e agli atti di Conferenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice ha impugnato il decreto dell'Assessore per la salute della Regione Siciliana che individuava la quota di payback dovuta per il superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, le intese in Conferenza e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di riduzione previsto dalla normativa sopravvenuta e di avere versato la somma dovuta, pari alla quota ridotta, depositando la relativa disposizione bancaria. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha escluso che ricorressero i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento; nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento. Tuttavia, il pagamento dichiarato e documentato, unitamente all'adesione alla procedura di decurtazione, è stato ritenuto comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo l'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul payback richiede cumulativamente il versamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Richiamato quale fondamento della procedura di decurtazione alla quale la ricorrente ha aderito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il pagamento della quota ridotta e l'adesione alla procedura di decurtazione possono costituire comportamenti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dell'attestazione regionale necessaria per la formale cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È applicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi agli obblighi di payback per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla normativa sopravvenuta richiede congiuntamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda e l'attestazione dell'avvenuto pagamento mediante apposito provvedimento dell'ente regionale o provinciale competente.
- In assenza dell'attestazione regionale o provinciale, il pagamento della quota ridotta e l'adesione alla procedura normativa di definizione possono comunque dimostrare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determinare l'improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il perfezionamento della fattispecie legale complessa, mentre la seconda può essere desunta dal comportamento univoco della parte successivo alla proposizione del ricorso.
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