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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18282/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte lo ha ritenuto improcedibile: al momento del deposito non era stata versata in atti né l'originale della procura alle liti né una copia valida della stessa. La procura prodotta era una copia di un documento originariamente cartaceo, attestata conforme all'"originale telematico", ma in realtà l'atto non era nativo digitale; in difetto di un deposito dell'originale analogico, la modalità seguita non soddisfaceva l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. secondo la disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità. Il Ministero non ha notificato controricorso, ma solo un atto di costituzione per eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha escluso che, nel regime applicabile all'epoca del ricorso, fosse consentito assolvere l'onere di deposito della procura mediante mera copia cartacea o immagine digitalizzata di una procura analogica, attestata conforme dall'avvocato. Ha quindi ritenuto mancato il deposito dell'originale della procura o di una valida copia e ha chiuso il giudizio senza pronuncia sulle spese, perché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione va depositata la procura alle liti secondo le forme richieste dalla disciplina vigente; il mancato deposito dell'originale della procura o di una copia valida comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La norma non consente, nel contesto considerato dalla Corte, di sostituire la procura cartacea con una copia informatica autenticata per adempiere all'onere di deposito in cassazione, se non nei casi e con le modalità previste per il deposito telematico.

  • art. 16-decies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    L'attestazione di conformità della copia informatica di un atto analogico è utilizzabile solo quando l'atto sia depositato con modalità telematiche; non è estensibile al deposito analogico nel giudizio di legittimità nel periodo considerato.

  • art. 9, comma 1-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La facoltà di estrarre copia analogica di documenti informatici notificati via PEC e di attestarne la conformità opera per documenti informatici, non per la mera digitalizzazione di un documento originariamente cartaceo.

  • d.m. 19 gennaio 2016

    Richiamato per delimitare l'ambito delle comunicazioni e notificazioni telematiche delle cancellerie, senza estendere al deposito del ricorso e degli allegati la piena operatività del processo civile telematico in cassazione nel periodo considerato.

  • art. 16, comma 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Richiamato quale base normativa delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, ma non idoneo a trasformare il giudizio di legittimità, al tempo del ricorso, in un processo pienamente telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'onere di deposito della procura alle liti deve essere assolto secondo il regime processuale concretamente applicabile al momento del ricorso; se la procura è stata rilasciata su supporto analogico, occorre depositarne l'originale, salvo diversa specifica disciplina che consenta modalità sostitutive.
  • La digitalizzazione di un documento originariamente cartaceo non lo trasforma in documento informatico nativo: i poteri di attestazione di conformità del difensore operano solo nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla legge.
  • L'attestazione di conformità non può supplire, fuori dai casi consentiti, alla mancata produzione dell'originale di un atto processuale richiesto a pena di improcedibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per un vizio formale relativo alla procura, la Corte non esamina i motivi di merito e non provvede sulle spese se la parte resistente non ha svolto attività difensiva.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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