Sentenza n. 904/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-; - di tutti gli atti connessi, precedenti, contemporanei e successivi, pregiudiziali e/o consequenziali rispetto a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una tettoia abusiva, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di una tettoia in legno a una falda, di circa 58 mq, realizzata senza titolo edilizio, autorizzazione sismica e nulla osta relativi ai vincoli gravanti sull'area. Ha dedotto: la nullità della comunicazione di avvio, notificata a un indirizzo diverso da quello di residenza, e la mancata notificazione dell'ordinanza; l'illegittimità della repressione dell'abuso durante la pendenza di una domanda di condono presentata dalla dante causa ai sensi della legge n. 47/1985; la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono; il difetto di legittimazione passiva, non avendo ella commissionato i lavori; un errore nell'individuazione dell'immobile; l'assenza di un nuovo abuso, trattandosi asseritamente della mera sostituzione di materiali; e la sovrapponibilità tra la tettoia oggetto della domanda di condono e quella rilevata dal Comune.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso la nullità della comunicazione di avvio, rilevando che essa era stata ricevuta dalla ricorrente, la quale non aveva presentato osservazioni; l'eventuale vizio della notificazione dell'ordinanza era comunque sanato dalla proposizione del ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: ai fini dell'ordine demolitorio relativo ad opere su area pubblica, la nozione di responsabile dell'abuso ex art. 35 d.P.R. 380/2001 comprende anche chi abbia la disponibilità attuale del bene e sia in condizione di rimuovere l'opera, anche se non ne è stato l'autore materiale. La qualità di usufruttuaria poneva la ricorrente in una relazione attuale con l'immobile idonea a consentire il ripristino. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la domanda di condono non legittima la realizzazione di ulteriori opere, né consente di trasformare o ampliare il manufatto oggetto dell'istanza: gli interventi accertati, consistenti in ampliamenti e modifiche sostanziali anche della destinazione d'uso, non erano opere di completamento. Ha escluso la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, poiché l'area era gravata da vincoli paesaggistici e da ulteriori vincoli e mancavano i pareri delle autorità preposte alla tutela. Ha ritenuto comunque sufficiente la carenza del titolo paesaggistico a sorreggere l'ordine di demolizione, trattandosi di opere che avevano alterato l'aspetto esteriore dei luoghi in area vincolata. Ha inoltre ritenuto decisiva l'assenza della preventiva autorizzazione sismica: per opere soggette al controllo preventivo non è prevista un'autorizzazione sismica in sanatoria e la disciplina antisismica non contempla una sanatoria postuma. Il provvedimento era altresì plurimotivato, sicché l'idoneità di una sola ragione autonoma sarebbe stata sufficiente a sostenerne la legittimità. Le ulteriori censure sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione con sentenza in forma semplificata
La causa può essere definita in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite.
art. 35 l. 47/1985
Il silenzio assenso sulla domanda di condono in area vincolata non si forma prima dell'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; la norma disciplina inoltre il completamento delle opere oggetto di condono.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La nozione di responsabile dell'abuso può comprendere, per gli abusi su suolo pubblico, anche chi abbia la disponibilità attuale del bene e il potere di rimuovere l'opera, pur non avendola materialmente realizzata.
art. 94 d.P.R. 380/2001
nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione
L'autorizzazione sismica deve precedere l'inizio dei lavori soggetti a controllo; la sua mancanza rende abusive le opere e non è suscettibile di sanatoria postuma.
art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001
Per le opere eseguite senza autorizzazione sismica è prevista la riconduzione a conformità, non il rilascio di un'autorizzazione sismica in sanatoria.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica impone all'amministrazione comunale l'adozione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 31, anche se l'intervento fosse astrattamente riconducibile ad attività edilizia libera.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la sanzione demolitoria applicabile alle opere edilizie abusive, indicata dal giudice come conseguenza della realizzazione di opere prive dei necessari titoli, in particolare in area paesaggisticamente vincolata.
art. 21-octies l. 241/1990
Massime di principio
- Ai fini dell'ordine demolitorio relativo ad opere abusive su suolo pubblico, il responsabile dell'abuso può essere individuato non solo nell'autore materiale dei lavori, ma anche nel soggetto che abbia la disponibilità attuale del bene e sia concretamente in grado di rimuovere l'opera e ripristinare lo stato dei luoghi.
- La presentazione di una domanda di sanatoria o di condono non legittima la realizzazione di ulteriori opere, né consente di trasformare, ampliare o modificare sostanzialmente il manufatto oggetto dell'istanza; gli interventi ulteriori conservano la natura abusiva fino all'eventuale rilascio del titolo favorevole.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono decorre soltanto dall'emanazione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; in assenza di tale parere non si forma il titolo tacito.
- La realizzazione di opere edilizie che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi in area paesaggisticamente vincolata, in assenza di autorizzazione paesaggistica, legittima l'adozione dell'ordine di demolizione, anche quando l'intervento sia eventualmente riconducibile ad attività edilizia libera sotto il profilo edilizio.
- Per le opere soggette ad autorizzazione sismica preventiva, l'ordinamento non prevede un'autorizzazione sismica in sanatoria; l'assenza del titolo preventivo costituisce autonoma ragione per l'adozione della misura demolitoria.
- Un provvedimento amministrativo sorretto da più motivazioni autonome resta legittimo quando almeno una di esse sia idonea a fondarlo, anche se le altre vengono contestate o risultino eventualmente infondate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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