Cassazione Penale, Ordinanza n. 04853/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato: la presenza dell'imputata nei gradi di merito e la mancata tempestiva eccezione hanno comportato la sanatoria degli eventuali vizi di notificazione, citazione o avviso ex art. 184 c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha dedotto, come unico motivo, l'omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del contestuale decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché del decreto che dispone il giudizio e del decreto di citazione in appello. La censura era diretta a far valere un vizio del procedimento notificatorio. La Corte ha però rilevato che l'imputata era presente sia nel giudizio di primo grado sia in appello e che in entrambi i gradi non aveva sollevato alcuna eccezione sul punto; perciò eventuali irregolarità delle notifiche risultavano sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
Norme richiamate
art. 184 c.p.p.
Eventuali difetti di notificazioni, citazioni o avvisi si considerano sanati quando la parte è comparsa e non ha eccepito tempestivamente il vizio nei gradi di merito.
Massime di principio
- I vizi di notificazione o di citazione sono suscettibili di sanatoria quando l'imputato compare nel processo e non solleva tempestivamente l'eccezione.
- La deduzione in cassazione di un difetto notificatorio è manifestamente infondata se dagli atti risulta la partecipazione dell'imputato ai gradi di merito senza contestazioni sul punto.
- La mancata eccezione del vizio nei precedenti gradi processuali impedisce di farne utile motivo di ricorso per cassazione, quando operi la sanatoria prevista dal codice di rito.
Come è indicizzato
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