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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere del Consorzio del 23 e 24 ottobre 2024, rispettivamente di assegnazione alla società controinteressata delle particelle 1147, 1148 e 1149 e di rigetto della domanda della ricorrente per la particella 1147; regolamento consortile di assegnazione dei suoli nella parte in cui non impone verifiche sull’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha contestato l’assegnazione del lotto alla società controinteressata e il rigetto della propria domanda per la particella 1147, nonché la disciplina regolamentare. Ha dedotto: 1) che la controinteressata non aveva mai svolto attività di produzione di prodotti da forno e non possedeva quindi l’idonea capacità imprenditoriale, non verificata dal Consorzio; ha richiamato l’orientamento in materia di appalti secondo cui la sola previsione dell’attività nell’oggetto sociale non basta se essa non corrisponde all’attività principale o prevalente effettivamente esercitata, rilevando che la visura camerale indicava l’attività di costruzione di edifici; 2) che, per realizzare un capannone di 6.000 mq, sarebbero state sufficienti le particelle 1148 e 1149, alla luce della previsione delle Norme tecniche di attuazione che commisura la superficie assegnata alle esigenze attuali; 3) insufficienza della motivazione per non avere il Consorzio considerato che la società controllante della controinteressata era decaduta dalla precedente assegnazione del lotto per mancata realizzazione dell’investimento entro il termine regolamentare. La controinteressata aveva eccepito inammissibilità e/o improcedibilità, richiamando un precedente giudizio della ricorrente relativo alla medesima pretesa di assegnazione.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Consorzio ha adottato nuove delibere: il 29 giugno 2026 ha assegnato alla controinteressata soltanto la particella 1149 e il 9 luglio 2026 ha assegnato alla ricorrente la particella 1147. Tutte le parti hanno quindi presentato un’istanza congiunta, riferendo di avere definito bonariamente la controversia mediante accordo transattivo sulla rimodulazione delle assegnazioni e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il TAR, preso atto della sopravvenuta sistemazione della vicenda, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né deciso l’eccezione processuale della controinteressata; ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, con l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

    La sopravvenuta definizione della controversia, conseguente alle nuove assegnazioni e all’accordo transattivo tra tutte le parti, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioni
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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