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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Specificità dei motivi d'impugnazione quale requisito essenziale dell'atto di appello - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2009. I.M. lamentava principalmente la mancata allegazione del processo verbale di constatazione al proprio avviso, la lesione delle possibilità di accesso ai benefici dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997 e sosteneva di essere stato soltanto un amministratore formale, mentre la gestione effettiva sarebbe stata svolta da C.M. La società, invece, si limitava in larga parte a richiamare le difese del primo grado e introduceva il tema della cosiddetta "holding gestoria". L’Agenzia eccepiva l’inammissibilità dell’appello societario per estinzione della società, per genericità dei motivi e per introduzione di questioni nuove.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il motivo di I.M. relativo alla possibile decurtazione delle somme ai sensi dell’art. 33, comma 28, della L. n. 183/2011, perché questione nuova non proposta tempestivamente. Ha rigettato tutte le restanti doglianze di I.M., ritenendo sufficiente la motivazione per relationem dell’avviso e conoscibile il contenuto del processo verbale di constatazione, anche in ragione della sua qualità di socio e amministratore della società di persone. È stato inoltre ritenuto non credibile il suo completo disinteresse dalla gestione societaria. L’appello della A. S.a.s. è stato dichiarato integralmente inammissibile: l’atto non conteneva specifiche critiche alla sentenza impugnata, si limitava a riproporre le difese del primo grado e introduceva una questione nuova sulla holding gestoria. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio d’appello in favore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente liquidate in euro 7.650,00 ed euro 5.000,00, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    I motivi dell’appello devono essere specifici.

    L’appello tributario deve contenere critiche puntuali e direttamente riferite alla sentenza impugnata. Non è sufficiente richiamare genericamente le difese svolte in primo grado o formulare una doglianza generica.

  • Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997

    La contestata mancata allegazione del processo verbale non è stata ritenuta idonea a compromettere concretamente i benefici previsti dalla norma; inoltre, tali benefici avrebbero potuto riguardare la società, non necessariamente l’ex socio personalmente.

  • Art. 33, comma 28, della Legge n. 183/2011

    La relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, costituendo un tema nuovo non sottoposto al giudice di primo grado.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il giudice può dichiarare dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello già versato per l’appello.

  • Art. 2495 del codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e la perdita della sua capacità e legittimazione processuale; il processo può proseguire, ricorrendone i presupposti, nei confronti dei soci successori.

Massime di principio

  • Un appello deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza di primo grado, indicando con precisione quali passaggi siano errati, per quali ragioni e quale decisione alternativa si chieda.
  • Il semplice richiamo alle difese, eccezioni o documenti già prodotti in primo grado non sostituisce la formulazione di motivi specifici e può comportare l’inammissibilità dell’appello.
  • In appello non possono essere introdotte questioni, eccezioni o ricostruzioni giuridiche nuove che non siano state sottoposte al giudice di primo grado, salvo i limitati casi previsti dalla legge.
  • La motivazione per relationem di un atto tributario può essere valida quando il contenuto essenziale dell’atto richiamato sia riprodotto o comunque conoscibile dal contribuente.
  • Chi ricopre formalmente il ruolo di amministratore di una società non può normalmente giustificare il proprio disinteresse sostenendo che la gestione effettiva fosse svolta da altri; tale circostanza può aggravare, anziché escludere, la valutazione della sua responsabilità.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese prima della proposizione dell’impugnazione può privare la società della legittimazione processuale, rendendo necessario individuare correttamente i soci successori.
  • Un appello inammissibile o respinto può comportare sia la condanna alle spese sia il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

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