Ordinanza n. 324/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 40920 del 25 novembre 2025 adottata dalla I Divisione del Servizio concorsi del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con cui è stato negato il differimento delle prove fisiche richiesto dal ricorrente nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate indetto con Decreto del C.P. 22 aprile 2025; - per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti del concorso, ivi compresi l'art. 14, comma 9, del bando e il calendario concorsuale previsto per lo svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica, pubblicato in data 15 ottobre 2025 sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, ove interpretati nel senso di precludere il differimento delle prove richiesto dal ricorrente e di consentire, quindi, l'esclusione del medesimo dal concorso; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le “Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica” pubblicate in data 23 luglio 2025 sul sito web istituzionale dell'amministrazione resistente, nonché, per quanto di interesse, l'art. 17, comma 2, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168; e per l'adozione delle misure cautelari volte a riammettere il ricorrente al concorso ed a consentirgli di svolgere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria fissata in una data compatibile con il recupero dalla condizione di infortunio in cui versa, anche previa eventuale rimodulazione dell'ordine di svolgimento delle prove; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del secondo differimento delle prove di efficienza fisica nel concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione ha negato il differimento delle prove fisiche, richiesto a causa di una nuova condizione patologica documentata da certificazione medica, nonché gli atti della procedura concorsuale, il bando e il calendario delle prove, nella parte in cui avrebbero precluso il rinvio e comportato la sua esclusione dal concorso. Ha chiesto in via cautelare la riammissione alla procedura e lo svolgimento delle prove in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, anche mediante rimodulazione dell'ordine delle prove. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento in forma specifica e, in subordine, per perdita di chance. Il ricorrente ha richiamato un precedente provvedimento cautelare del TAR Lazio ritenuto favorevole alla concessione del differimento. L'Amministrazione aveva già concesso un primo rinvio circa un mese prima; la seconda istanza, presentata il 24 novembre 2025, riguardava una condizione patologica diversa ed era accompagnata da un certificato che prescriveva ulteriori trenta giorni di riposo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza, allo stato degli atti e con riserva degli approfondimenti di merito, del fumus boni iuris. Ha ritenuto prima facie ragionevoli e congrue le motivazioni dell'Amministrazione, fondate su indifferibili esigenze assunzionali e sull'avvio del corso di formazione, esigenze cui aveva fatto seguito la tempestiva pubblicazione della graduatoria finale. Il Collegio ha valorizzato il fatto che si trattava di un secondo differimento, richiesto per una patologia diversa da quella posta a fondamento del primo rinvio, e ha richiamato i principi affermati in precedenti sentenze della stessa Sezione. Ha escluso, in questa fase, la sovrapponibilità del caso al precedente cautelare invocato dal ricorrente, nel quale non vi erano state più istanze di differimento e la procedura prevedeva successive prove orali, con maggiori margini temporali per il rinvio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il Tribunale ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione e di riammissione cautelare.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per perdita di chance; l'ordinanza non accoglie tale domanda nella fase cautelare.
art. 17, comma 2, D.M. 9 settembre 2022, n. 168
Richiamato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale prossima alla conclusione e caratterizzata da indifferibili esigenze assunzionali e dall'imminente avvio del corso di formazione, l'Amministrazione può legittimamente negare, almeno in sede cautelare, un ulteriore differimento delle prove fisiche quando abbia già concesso un primo rinvio e il nuovo rinvio sia richiesto per una diversa condizione patologica, purché il diniego sia sorretto da motivazioni prima facie ragionevoli e congrue.
- La valutazione cautelare sulla richiesta di differimento di una prova concorsuale deve considerare non solo la condizione sanitaria del candidato, ma anche il numero dei rinvii già concessi, la fase raggiunta dalla procedura, i tempi di conclusione della selezione e le esigenze organizzative e assunzionali dell'Amministrazione.
- Un precedente cautelare favorevole al differimento non è automaticamente applicabile a una diversa procedura o fattispecie quando differiscano il numero delle istanze presentate dal candidato e la struttura delle prove ancora da svolgere, elementi che incidono concretamente sulla possibilità dell'Amministrazione di concedere il rinvio senza compromettere la tempestiva conclusione del concorso.
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