Sentenza del 11/12/2018 n. 8721 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Società per azioni - Totale partecipazione pubblica - Acquisto energia elettrica - Regime maggior tutela - Base imponibile IRAP - Costo personale dipendente - Avvenuta deduzione - Ente impositore - Regime concessione - Deduzione operata - Non spettanza - Esclusione - Regime a tariffa - Deduzione operata - Non spettanza - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Il solo fatto che la società a totale partecipazione pubblica operi in regime di concessione e a tariffa non consente di escludere la deducibilità dei costi del personale ai fini IRAP. Pertanto, l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di tali costi deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'ente impositore aveva recuperato a tassazione i costi del personale dipendente dedotti nella determinazione della base imponibile IRAP. L'amministrazione aveva ritenuto indebita la deduzione, presumibilmente perché la società operava in regime di concessione e a tariffa, acquistando energia elettrica sul libero mercato in regime di maggior tutela.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disciplina IRAP consente, nei casi e alle condizioni previste, la deduzione dei costi relativi al personale dipendente. L'operatività in regime di concessione e a tariffa, anche da parte di una società interamente pubblica, non determina automaticamente l'esclusione di tale deduzione.
Massime di principio
- La natura pubblica o la totale partecipazione pubblica della società non è, di per sé, sufficiente a negare le deduzioni IRAP spettanti secondo la legge.
- L'eventuale operatività in regime di concessione o a tariffa non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi del personale: l'ente impositore deve individuare una specifica base normativa e verificare concretamente i presupposti della ripresa.
- Quando una deduzione IRAP è stata effettuata conformemente alla disciplina applicabile, il suo disconoscimento non può fondarsi soltanto sul settore di attività, sul regime tariffario o sulla natura pubblica del soggetto.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la norma specifica che disciplina la deduzione, la corretta contabilizzazione del costo e l'eventuale esistenza di condizioni ostative concrete, senza ricavare l'indeducibilità da una presunzione generale legata al regime concessorio.
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