Cassazione Penale, Ordinanza n. 19574/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa è rimasta quindi ferma; la censura sulla pena non ha portato ad alcuna rideterminazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il primo motivo contestava la motivazione del giudizio di responsabilità, sostenendo che la sola titolarità della carta Postepay non fosse sufficiente a configurare il reato e a fondare l'attribuzione del profitto all'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi risultava non specifico e apparente. Il secondo motivo censurava l'entità della pena, ritenuta eccessiva; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, ricordando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che nella specie la motivazione era congrua.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il titolo di reato oggetto della contestazione e del giudizio di responsabilità, ritenuto configurabile in relazione all'incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente.
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di truffa, l'accredito o l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'attribuzione della responsabilità del beneficiario, specie quando gli estremi dello strumento siano stati comunicati per il pagamento del prezzo al momento della vendita.
- La censura sulla misura della pena è infondata se non evidenzia un concreto vizio logico o una violazione dei criteri legali, poiché la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della quantificazione sanzionatoria.
Come è indicizzato
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