Sentenza n. 1030/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per difformità e alterazione del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia. Il provvedimento era motivato dalla difformità materiale tra il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune e quello prodotto all’Amministrazione: il Comune aveva chiarito che il proprio certificato conteneva un mero errore materiale nell’indicazione della particella catastale, mentre il documento trasmesso dal ricorrente presentava una modifica al terzultimo rigo, riguardante il numero di particella e la numerazione civica. Il ricorrente ha sostenuto che la modifica non integrasse una falsificazione, ma costituisse la correzione dell’errore commesso dalla stessa Pubblica Amministrazione. Il giudice ha rilevato che la modifica non era stata effettuata dal Comune autore del certificato, bensì da un soggetto estraneo non compiutamente identificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi secondo cui la modifica del certificato potesse qualificarsi come correzione dell’errore materiale dell’Amministrazione. La correzione di un certificato pubblico, anche quando contenga dati erronei, può essere effettuata esclusivamente dall’ente che lo ha adottato; se interviene un soggetto estraneo, la condotta integra un’alterazione materiale del documento fidefacente, riconducibile alla falsificazione materiale. Ne consegue che la revoca del nulla osta era atto vincolato ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate per la minima attività difensiva svolta dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisce atto vincolato quando il procedimento evidenzi l’alterazione materiale del documento prodotto a sostegno dell’istanza.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La correzione materiale di un certificato pubblico può essere validamente effettuata soltanto dall’amministrazione che lo ha formato e adottato; una modifica apportata da un soggetto estraneo non può essere qualificata come correzione amministrativa, anche se mira a rettificare un errore effettivamente contenuto nell’originale.
- La modifica non autorizzata di dati identificativi contenuti in un certificato pubblico integra un’alterazione materiale del documento, indipendentemente dalla finalità soggettiva perseguita e dalla corrispondenza della modifica alla situazione reale.
- Quando l’alterazione materiale di un documento rilevante per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato sia accertata, la revoca del nulla osta è un atto vincolato ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
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