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Sentenza

Sentenza n. 4304/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 258/2025.

Giustizia amministrativa202601568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 258/2025, recante condanna al pagamento di € 1.702,71 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 258/2025, notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 23 settembre 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di € 1.702,71, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Nonostante il giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, documentato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; ha precisato l'obbligo del commissario di utilizzare esclusivamente il Processo Amministrativo Telematico per il deposito degli atti e ha chiarito che il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine concesso per adempiere; dopo tale scadenza, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Consente l'azione di ottemperanza e la fissazione di una penalità di mora in caso di persistente inosservanza del giudicato; nel caso concreto ha fondato l'ordine di pagamento, la nomina del commissario ad acta e la penalità pari agli interessi legali.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al giudicato e all'inadempimento, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale del 3 dicembre 1991, per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale non impugnato è divenuto definitivo, l'inadempimento dell'amministrazione persiste e, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza dell'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico, non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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