Cassazione Penale, Ordinanza n. 38474/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un solo motivo: lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la doglianza riguarda esclusivamente il diniego del beneficio, senza contestazioni su responsabilità o qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il diniego è stato motivato con riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi dal giudice di merito, in particolare il ruolo di principale autore della condotta illecita, i precedenti dattiloscopici, la condizione di permanenza illegale nel territorio dello Stato con differente nominativo e la violazione della legge sugli stupefacenti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Richiama il principio secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche presuppone elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego, e afferma che, per motivare il rigetto del beneficio, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi di segno positivo; la loro assenza consente il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi elementi negativi o l’assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede una disamina analitica di ogni profilo, essendo sufficiente il richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo assertivo il diniego delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di merito, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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