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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38474/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un solo motivo: lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la doglianza riguarda esclusivamente il diniego del beneficio, senza contestazioni su responsabilità o qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il diniego è stato motivato con riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi dal giudice di merito, in particolare il ruolo di principale autore della condotta illecita, i precedenti dattiloscopici, la condizione di permanenza illegale nel territorio dello Stato con differente nominativo e la violazione della legge sugli stupefacenti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Richiama il principio secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche presuppone elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego, e afferma che, per motivare il rigetto del beneficio, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi di segno positivo; la loro assenza consente il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi elementi negativi o l’assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede una disamina analitica di ogni profilo, essendo sufficiente il richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo assertivo il diniego delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di merito, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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