Sentenza n. 125/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento - in parte qua della delibera del Consiglio comunale di Bronzolo n. 30, dd.18.9.2024, avente ad oggetto “Approvazione di una variante al piano urbanistico comunale - aggiornamento e modifica delle norme di attuazione”, parte normativa e parte grafica, ivi compresa la documentazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui è stata approvata, in via definitiva, la modifica al piano urbanistico del Comune di Bronzolo che prevede l’aggiornamento e la modifica delle relative norme di attuazione, nonché la modifica dell’indice di edificabilità territoriale della zona residenziale A1 – Centro storico (art.6 NTA); - in parte qua della richiamata e non conosciuta delibera della Giunta comunale di Bronzolo n. 143, dd. 2.8.2024, parte normativa e parte grafica, ivi compresa la documentazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui è stata proposta la modifica al piano urbanistico comunale che prevede l’“aggiornamento e modifica delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Bronzolo. Vedasi documentazione di data 24.07.2024 al prot. n. 0009349 redatta dal tecnico comunale Tommaso Betta”; - del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 24.7.2024 della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio; - del richiamato e non conosciuto parere dd. 24.7.2024 della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio, in qualità di Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.P. n. 17/2017, con cui si è ritenuto di non sottoporre a VAS la variante urbanistica approvata ritenendo insussistenti degli effetti significativi sull’ambiente; - di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di approvazione definitiva della variante al piano urbanistico comunale, con aumento dell'indice di edificabilità territoriale della zona A1 da 2,5 a 2,6 mc/mq, unitamente agli atti presupposti e ai pareri di non assoggettabilità a VAS
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato parzialmente la variante al piano urbanistico comunale di Bronzolo, deducendo, tra l'altro, violazione e falsa applicazione della legge provinciale urbanistica, incompetenza, violazione degli obblighi di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irrazionalità, mancata predeterminazione dei criteri di distribuzione della cubatura residua e violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e par condicio. È stata inoltre contestata la decisione di non sottoporre la variante a VAS, per erronea valutazione degli effetti ambientali e difetto di istruttoria. I ricorrenti, proprietari di immobili identificati nelle UMI nn. 168, 169 e 170, hanno sostenuto che l'aumento dell'indice avrebbe generato circa 9.179-10.000 mc di cubatura residua, favorendo la futura edificazione sui fondi confinanti riconducibili all'UMI 184 e causando deprezzamento degli immobili, peggioramento della qualità della vita, riduzione di luce e aria e compromissione della visuale. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse attuale, rilevando che la variante non attribuiva direttamente capacità edificatoria a fondi determinati e che ogni concreta localizzazione della volumetria avrebbe richiesto successivi atti del piano di recupero. Nel corso del giudizio, il processo si è estinto per mancata riassunzione nei confronti della ricorrente deceduta Silvia Marchiori; è divenuto improcedibile nei confronti di Claudia Larcher, che ha dichiarato di non avere più interesse; il giudizio è proseguito nei confronti degli altri due ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale ha anzitutto escluso la riunione con il distinto ricorso relativo alla successiva variante al piano di recupero, ritenendo che la riunione prevista dall'art. 70 c.p.a. costituisca una facoltà e che la complessità dell'intreccio degli atti rendesse preferibile la trattazione separata. Ha dichiarato estinto il ricorso nei confronti della ricorrente deceduta, per mancata riassunzione nel termine, e improcedibile quello relativo alla ricorrente che aveva rinunciato sostanzialmente all'interesse alla decisione. Quanto agli altri ricorrenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il Collegio ha affermato che la mera vicinanza degli immobili non è sufficiente: occorre provare un pregiudizio specifico, concreto e attuale. La variante impugnata non attribuiva nuova capacità edificatoria a particelle determinate, ma fissava soltanto un limite massimo di densità territoriale dell'intero comparto. La volumetria non era automaticamente assegnata alle singole UMI, né risultavano già definiti i criteri distributivi o le aree destinatarie. La concreta edificazione sui fondi confinanti avrebbe richiesto ulteriori scelte pianificatorie, tra cui la definizione dei criteri di distribuzione, l'aggiornamento del piano di recupero e l'eventuale assegnazione di volumetria all'UMI 184. La relazione tecnica prodotta dai ricorrenti non ha dimostrato una lesione direttamente imputabile alla variante, essendo fondata sul combinato disposto della variante e della successiva modifica del piano di recupero, oggetto di altro giudizio; inoltre, era stata richiamata senza essere adeguatamente trasfusa nelle difese. Le pregresse ipotesi progettuali non approvate non hanno dimostrato l'esistenza di diritti edificatori o l'avvenuta localizzazione della capacità edificatoria. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della controversia e per la parziale definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione che deve permanere sino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza comporta l'improcedibilità.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta.
art. 70 c.p.a.
Il collegio può su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice e non un obbligo.
artt. 53, 54 e 60 L.P. 10 luglio 2018, n. 9
Norme provinciali invocate con riferimento alla formazione e modificazione degli strumenti urbanistici; il giudice non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Norme richiamate per i principi dell'azione amministrativa e per l'obbligo di motivazione; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
artt. 1 e 7 L.P. 22 ottobre 1993, n. 17
Norme provinciali richiamate in materia di principi dell'azione amministrativa e motivazione; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
artt. 1 e ss. L.P. 13 ottobre 2017, n. 17
Norme provinciali in materia di valutazione ambientale strategica e verifica di assoggettabilità, la cui violazione è stata dedotta ma non esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 1, 4 e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme statali richiamate con riferimento alla VAS e alla valutazione degli effetti ambientali; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La mera vicinanza dell'immobile del ricorrente all'area interessata da una variante urbanistica costituisce un elemento necessario ma non sufficiente per dimostrare l'interesse a ricorrere; occorre allegare e provare un pregiudizio specifico, concreto e attuale, quale il deprezzamento dell'immobile o il peggioramento delle condizioni di vita.
- L'approvazione di una variante urbanistica che fissi soltanto un limite massimo di densità territoriale dell'intero comparto, senza attribuire capacità edificatoria a fondi o unità minime di intervento determinate e senza stabilire i criteri di distribuzione e localizzazione, non produce di per sé una lesione attuale nei confronti dei proprietari confinanti.
- Quando la concreta incidenza edificatoria su un fondo dipende da successivi atti pianificatori autonomi, l'interesse all'impugnazione della variante generale matura, di regola, soltanto con l'atto successivo che individui concretamente la distribuzione e la localizzazione della volumetria.
- Una relazione tecnica fondata sul combinato effetto della variante impugnata e di una successiva variante oggetto di autonomo giudizio non dimostra, da sola, la lesione diretta e attuale imputabile al primo atto.
- La riunione di ricorsi connessi prevista dall'art. 70 c.p.a. è una facoltà del giudice amministrativo, esercitabile anche in presenza di connessione quando la trattazione separata risulti più idonea a dipanare la complessità dei provvedimenti impugnati.
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