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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21915/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto aggravato e ricettazione (Barbuscia) e furto aggravato (Arena). Barbuscia deduce errore di diritto e carenza di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. (minorata difesa per commissione in orario notturno), sostenendo che la presenza di videocamere e vigilanza privata avrebbe escluso l'idoneità della notte a facilitare i reati. Arena propone più motivi: (1) errata identificazione dell'imputato, contestando la riferibilità al diminutivo "Dino" e sostenendo che il riconoscimento fotografico sia generico; (2) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per carente motivazione sul diniego di attenuanti particolari; (4) eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiterativi, generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sull'applicabilità dell'aggravante notturna, precisando che la commissione del reato in orario notturno può integrare l'ipotesi di minorata difesa anche in assenza di ulteriori elementi, salvo che sia dimostrato che misure come videocamere o vigilanza abbiano concretamente impedito la perpetrazione del reato in tempo reale. Quanto all'identificazione, la Corte ha escluso che la censura possa essere riesaminata in Cassazione poiché si tratta di una rivalutazione del compendio probatorio; la valutazione del merito (inclusa la negazione delle attenuanti e la determinazione della pena) è rimasta insindacabile per non essere manifestamente illogica. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa può ritenersi integrata dalla sola commissione del reato in orario notturno, a meno che non emerga che la difesa pubblica o privata sia stata concretamente idonea ad ostacolare la perpetrazione; la presenza di videocamere o vigilanza che favoriscano l'accertamento ex post non esclude l'aggravante se non è dimostrato il loro effetto preventivo in tempo reale.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità per concorso di persone nel reato, valorizzato nelle decisioni di merito ma non oggetto di annullamento in cassazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: utilizzata come fondamento delle imputazioni e confermata nelle valutazioni di merito.

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravamento previsto per furto commesso in particolari condizioni; richiamato nel capo di imputazione e nelle valutazioni di gravità della condotta.

  • artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative a modalità di formazione e valutazione della prova e alle controversie procedurali; richiamate nelle censure circa la motivazione e l'identificazione, ma la Cassazione ha ritenuto che le questioni siano di merito e non riassoggettabili a revisione in sede di legittimità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti speciali e delle regole di non concessione; la Corte ha ritenuto che il diniego fosse motivato e non manifestamente illogico, per cui insindacabile in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha confermato che la commisurazione operata dal giudice del merito rientra in ampia discrezionalità e non è stata manifestamente illogica nella specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione per ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somma equitativamente fissata di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera deduzione che il reato sia stato commesso di notte è, in linea di principio, idonea a integrare l'aggravante di minorata difesa salvo prova contraria che dimostri un'effettiva capacità difensiva in tempo reale da parte di servizi di vigilanza o impianti di sorveglianza.
  • La presenza di videocamere e di guardie private che agevolano l'individuazione ex post non è di per sé sufficiente a escludere l'aggravante notturna; è necessaria la prova che tali misure abbiano concretamente impedito o ostacolato la perpetrazione del reato nel momento in cui si consumava.
  • Le censure basate su diversa valutazione dell'identificazione (es. appellativi, riconoscimenti fotografici) costituiscono in larga parte questioni di fatto e, salvo vizi logico-giuridici evidenti, non sono rivedibili in Cassazione.
  • La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • In Cassazione i motivi reiterativi, generici o che chiedono una nuova valutazione del compendio probatorio sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.

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