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Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale recante interdizione della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa a un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente religioso ha impugnato la diffida comunale del 17 marzo 2026, con cui il Comune di Avezzano ha interdetto la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 19 e 19-bis della l. 241/1990. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. A sostegno dell'urgenza, la ricorrente ha dedotto un danno emergente derivante dai costi di manutenzione, custodia e oneri fiscali dell'immobile, nonché un lucro cessante connesso alla possibile perdita dell'occasione di vendita, già compromessa da un preliminare sottoscritto con l'interveniente ad adiuvandum.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza procedere, nel testo dell'ordinanza, a una valutazione specifica del fumus boni iuris. Ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora sotto il profilo dell'irreparabilità del danno: i pregiudizi patrimoniali dedotti, sia il danno emergente sia il lucro cessante, sono stati qualificati come interamente risarcibili. Pertanto, non sussisteva il presupposto necessario per concedere la sospensione cautelare dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    SCIA alternativa al permesso di costruire

    La disposizione è richiamata quale base normativa della SCIA oggetto del provvedimento comunale interdittivo.

  • art. 19 l. 241/1990

    segnalazione certificata di inizio attività

    La disposizione è richiamata nel titolo della SCIA e nel provvedimento comunale impugnato.

  • art. 19-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale relativo alla SCIA.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora richiede un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando il danno dedotto è integralmente suscettibile di reintegrazione mediante risarcimento per equivalente.
  • I costi di manutenzione, custodia e oneri fiscali relativi a un immobile, nonché la perdita patrimoniale connessa alla mancata vendita, costituiscono pregiudizi patrimoniali risarcibili e, in quanto tali, non giustificano di per sé la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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