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Ordinanza

Ordinanza n. 3413/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “(i) delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, resa a mezzo della “comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.90, comma 1, d.lgs. n.36/2023”, relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti della società “EUR s.p.a.” - lotto 3 - CIG B70E5ADC7B, prot. n. 0004160 del 30 aprile 2026, di EUR s.p.a; (ii) ove occorrer possa, della determinazione del Procuratore speciale di EUR S.p.A. n.39 del 30 aprile 2026; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/5/2026: per l’annullamento (i) del provvedimento del 14 maggio 2026, prot. n. 0004551 di EUR S.p.A., di riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2026, (ii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso introduttivo, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente a concedere l’accesso integrale agli atti richiesti, ove occorrer possa anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/5/2026: per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, anche monocratica ex art. 56 c.p.a. (i) della determinazione n. 39 del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., recante l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la graduatoria finale di gara e la conseguente aggiudicazione di Eur S.p.A. in favore del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti dalla società “eur s.p.a.” - lotto 3 - cig b70e5adc7b (vd. doc. 4) e della relativa comunicazione del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., disposta con nota prot. n. 4160 (doc. 1); (ii) della proposta di aggiudicazione redatta dal Responsabile del Procedimento in fase di acquisto e della consequenziale proposta adottata dal procuratore generale di Eur S.p.A.; (iii) della proposta di affidamento redatta dall’organo preposto alla valutazione delle offerte di gara; (iv) della relazione del 21 aprile 2026, avente ad oggetto le valutazioni di cui al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta svolto nei confronti del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; (v) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale n. 7 dell’11 marzo 2026, adottato dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con cui si è proceduto al ricalcolo dei punteggi attribuiti agli operatori economici rimasti in gara, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale del Lotto 3; (vi) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale agli atti di EUR S.p.A., n. 8 del 23 marzo 2026, ove si dà atto dello svolgimento delle operazioni di gara in sede di ricalcolo dei punteggi; (vii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto medio tempore stipulato, con subentro nello stesso, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., nonché per la condanna al risarcimento del danno (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202605446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: atti di gara e aggiudicazione del lotto 3 in favore di un consorzio stabile, nonché decisioni sull'oscuramento e diniego parziale di accesso agli atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, rese con la comunicazione di aggiudicazione, nonché gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti del 18 maggio 2026 ha impugnato il provvedimento di riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata il 4 maggio 2026, chiedendo l'accesso integrale, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Con ulteriori motivi aggiunti del 27 maggio 2026 ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3, la proposta di aggiudicazione, gli atti della commissione e del responsabile del procedimento, la relazione sulla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario e i verbali relativi al ricalcolo dei punteggi e alla rideterminazione della graduatoria. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno. Il giudice cautelare ha esaminato esclusivamente il requisito del periculum in mora, ritenendolo insussistente in ragione della natura del servizio e della risarcibilità del danno prospettato. Il collegio ha inoltre invitato le parti, in vista del merito, a illustrare le censure relative all'incidenza dei costi dei macchinari, delle spese generali e del maggior costo della manodopera, anche mediante prospetti tabellari e operazioni matematiche.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Il TAR ha ritenuto che la natura del servizio oggetto della gara e la risarcibilità del danno prospettato escludessero l'esigenza di una tutela cautelare sospensiva. L'ordinanza non definisce il merito delle censure contro l'aggiudicazione, la verifica di anomalia, il ricalcolo dei punteggi o il parziale oscuramento degli atti, ma fissa l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026 per la trattazione del merito e sollecita un'illustrazione analitica delle contestazioni economiche relative ai costi dei macchinari, alle spese generali e alla manodopera. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere, ove occorrente, l'adozione di misure cautelari monocratiche.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di accesso integrale agli atti.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di subentro e di tutela conseguente all'impugnazione dell'aggiudicazione.

  • art. 71 d.lgs. n. 36/2023

    Individua la procedura aperta di rilevanza europea cui si riferisce la gara.

  • art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per la stipula dell'accordo quadro con un unico operatore economico.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato per la comunicazione di aggiudicazione contenente anche le decisioni sulle richieste di oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione o degli altri atti di una gara richiede la sussistenza del periculum in mora; tale requisito può essere negato quando, in relazione alla natura del servizio, il pregiudizio prospettato sia integralmente o adeguatamente risarcibile per equivalente.
  • La risarcibilità del danno prospettato costituisce elemento idoneo a escludere il periculum in mora e, conseguentemente, a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle censure di merito relative alla gara.
  • Quando le contestazioni sull'anomalia dell'offerta riguardano costi e componenti economiche, le parti devono fornire al giudice una rappresentazione analitica e verificabile delle operazioni matematiche poste a fondamento delle rispettive tesi, anche mediante prospetti tabellari.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativaTrasparenza e pubblicità

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