Sentenza n. 312/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 73/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023 e passata in giudicato il 4 ottobre 2023, nonché della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 260/2024, pubblicata in data 26 giugno 2024 e passata in giudicato il 26 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Grosseto, relative alla carta del docente e alla Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 73/2023 e n. 260/2024. La prima aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentire il beneficio. La seconda aveva accertato il diritto agli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di 1.739,17 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione, per supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Le sentenze erano state notificate all'amministrazione, erano passate in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione era decorso. Poiché i giudicati risultavano ineseguiti, la ricorrente ha chiesto l'ordine di accreditamento e pagamento degli importi dovuti, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande di ottemperanza. Ha verificato la notificazione delle sentenze, il loro passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha rilevato l'inottemperanza non contestata del Ministero e gli ha ordinato di eseguire integralmente i giudicati entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza: mediante accreditamento, tramite carta del docente, di 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati nella sentenza n. 73/2023, e mediante pagamento di 1.739,17 euro, oltre interessi legali e rivalutazione, in esecuzione della sentenza n. 260/2024. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei 60 giorni successivi. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola, per ciascuna sentenza, in una somma pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'integrale pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è compatibile sia con giudicati aventi ad oggetto condanne pecuniarie sia con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l'accertata inesecuzione consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio.
- La nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora sono strumenti di tutela concorrenti e possono essere disposti cumulativamente per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche per l'esecuzione di giudicati aventi ad oggetto condanne pecuniarie; può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale fino all'integrale pagamento.
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