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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20828/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della Casa di cura per il riconoscimento dell'aliquota ridotta sull'uso industriale del gas metano ai sensi dell'art. 26 TUA e per il rimborso delle maggiori accise pagate a partire dal 16/09/2000. L'UTIF riconobbe il beneficio solo dalla data di presentazione dell'istanza; la società impugnò tale diniego. Questioni processuali hanno investito la giurisdizione e la legittimazione attiva a chiedere il rimborso: l'Amministrazione (Agenzia delle Dogane) sosteneva che il soggetto passivo dell'accisa sia il fornitore (Comune) e che eventuali azioni di ripetizione promosse dall'utente nei confronti del fornitore abbiano natura civilistica e siano di competenza del giudice ordinario, non del giudice tributario. La CTR aveva invece ritenuto che la contribuente fosse legittimata al rimborso nei confronti dell'Erario e aveva escluso il Comune dal giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Dogane, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per nuovo esame. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Maria Cecilia Hospital s.p.a. e ha precisato che non si è formato giudicato interno sui profili oggetto del presente giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA), art. 26

    art. 26 c. 1; art. 26, comma 4

    Il soggetto passivo dell'accisa sul gas metano è il fornitore che eroga direttamente il prodotto; il tributo viene poi traslato economicamente sul consumatore ma il rapporto tributario si svolge fra Amministrazione e fornitore. L'agevolazione per uso industriale richiede domanda e verifica da parte dell'UTIF

  • d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 convertito, art. 10

    Conferma che l'imposta di consumo sul gas metano è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori; sottolinea la posizione del fornitore come soggetto passivo

  • D.M. 12 luglio 1977

    Impone obblighi al fornitore (debitore d'imposta) di individuare e documentare i consumi esenti o agevolati (elenco utenti e certificati), responsabilizzando il fornitore nella ricognizione degli usi industriali

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Riferimento processuale sulla competenza e sulle modalità di impugnazione; usato nella censura relativa a errori di applicazione di norme processuali e tributarie

  • d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA), art. 14

    Prevede il termine di due anni per chiedere la restituzione dell'imposta indebitamente versata; la Corte utilizza questo termine per qualificare l'azione di ripetizione come regolata dalla disciplina civilistica nei rapporti tra utente e fornitore

  • L. 29 dicembre 1990 n. 428

    Invocata dall'Amministrazione ma ritenuta non decisiva nella ratio della CTR rispetto alla questione della traslazione del tributo; non applicata per rimborsi in conflitto con norme unionali nel caso concreto

Massime di principio

  • Il soggetto passivo dell'accisa sul gas metano è il fornitore; il consumatore finale che chiede la restituzione di quanto pagato in più esercita generalmente un'azione di natura civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore.
  • Le controversie in cui si accerta la responsabilità del fornitore e si chiede la restituzione di somme pagate in esecuzione del contratto rientrano, di norma, nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la vertenza abbia per oggetto il rapporto diretto contribuente-Amministrazione tributaria.
  • Il diritto alla agevolazione per uso industriale richiede una domanda dell'interessato e la verifica dell'UTIF; gli effetti dell'eventuale accoglimento decorrono dalla data di presentazione della domanda e non da epoche anteriori.
  • Spetta al fornitore l'onere di identificare e documentare i consumi agevolabili (obblighi previsti dal DM) e la mancata ottemperanza può avere rilievo nei rapporti tra fornitore e Amministrazione ma non trasforma automaticamente la qualità giuridica dell'azione del consumatore nei confronti del fornitore.
  • I termini per la ripetizione di indebito e per il rimborso tributario devono essere attentamente valutati: la disciplina dell'art. 14 TUA (due anni) e le regole civilistiche sui termini di prescrizione/indebito sono rilevanti per l'azione promossa dal consumatore verso il fornitore.
  • In presenza di questioni miste (profili tributari e profili contrattuali) è essenziale preliminarmente qualificare l'oggetto della domanda (rimborso d'imposta vs. restituzione di prezzo) per determinare la giurisdizione competente.

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