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Sentenza

Sentenza n. 2167/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale relativa al pagamento delle spettanze professionali, con avvertimento dell'inefficacia e sospensione degli atti abilitativi edilizi e urbanistici riguardanti un piano di lottizzazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida adottata dal Comune nell'ambito del piano di lottizzazione denominato “Amato & Amato”, approvato con deliberazione della Giunta comunale e seguito da convenzione urbanistica. La diffida, adottata sulla base della comunicazione dei tecnici relativa al mancato pagamento del saldo delle spettanze professionali, intimava il pagamento integrale e la trasmissione della documentazione, avvertendo che, in mancanza, gli atti abilitativi edilizi e urbanistici riguardanti il piano sarebbero stati considerati inefficaci e sospesi sino alla regolarizzazione. I ricorrenti hanno dedotto: eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché il Comune avrebbe agito sulla base della sola comunicazione dei tecnici senza adeguati riscontri; violazione dell'art. 31 della legge regionale n. 23/2021, ritenuto applicabile ai titoli edilizi e agli atti di assenso, ma non all'approvazione di un piano di lottizzazione quale strumento urbanistico attuativo; violazione del contraddittorio procedimentale; incompetenza del dirigente in applicazione del principio del contrarius actus, assumendo che la sospensione o caducazione del piano approvato dalla Giunta spettasse al medesimo organo; sviamento di potere, per avere l'atto perseguito la tutela delle pretese economiche dei professionisti; violazione degli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990 e del principio di tipicità, in ragione della previsione di una misura di inefficacia o sospensione a tempo indeterminato. I controinteressati e il Comune hanno sostenuto che la diffida fosse un atto endoprocedimentale, volto ad avviare un procedimento in contraddittorio, e che l'art. 31 imponesse la verifica del pagamento delle spettanze professionali prima del rilascio dei titoli edilizi attuativi. Hanno inoltre evidenziato il riconoscimento del debito da parte dei ricorrenti e, quanto al Comune, la successiva sospensione degli effetti della diffida per acquisire ulteriori elementi istruttori.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di legittimità. Ha qualificato la diffida come atto collegato al rilascio dei titoli abilitativi edilizi attuativi del piano di lottizzazione, adottato in applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 23/2021. Tuttavia, ha rilevato che il Comune, con successiva nota, aveva sospeso gli effetti della diffida e si era riservato di adottare future determinazioni, compresa l'eventuale riattivazione della diffida o l'adozione di misure applicative dell'art. 31, previa rinnovata valutazione dei presupposti. In tale situazione il provvedimento impugnato non produceva più effetti immediatamente lesivi: l'eventuale lesione sarebbe potuta derivare soltanto da futuri dinieghi dei titoli edilizi richiesti in attuazione del piano o da un nuovo provvedimento comunale. Poiché il processo non poteva rimanere sospeso sine die in attesa delle future determinazioni amministrative, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, salva la possibilità di riproporre la domanda in caso di riattivazione della diffida o di adozione delle misure preannunciate. Le spese sono state compensate per la peculiarità dello svolgimento procedimentale e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 31 legge regionale 6 agosto 2021, n. 23

    Il rilascio dei titoli abilitativi, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, e concordate nel contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

    La disposizione è stata ritenuta riferibile al rilascio dei titoli abilitativi edilizi attuativi del piano di lottizzazione, non direttamente all'approvazione del piano in sé. La causa, tuttavia, è stata definita per improcedibilità senza una decisione definitiva sull'applicazione concreta della norma.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla sospensione degli effetti dell'atto, ma non esaminato nel merito dal giudice.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti in relazione ai limiti temporali dell'autotutela, ma non esaminato nel merito dal giudice.

  • art. 9, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27

    Richiamato dall'art. 31 della legge regionale n. 23/2021 quale riferimento per il contratto o atto equipollente relativo alle spettanze professionali; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sospende gli effetti del provvedimento impugnato e si riserva di procedere a una futura rinnovata valutazione dei presupposti, il provvedimento non è più immediatamente lesivo se gli eventuali effetti pregiudizievoli possono derivare soltanto da futuri atti applicativi.
  • La sopravvenuta perdita di efficacia lesiva dell'atto impugnato, conseguente alla sua sospensione da parte dell'amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di attendere indefinitamente le future determinazioni amministrative.
  • La verifica del pagamento delle spettanze professionali prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 23/2021 è riferita, secondo la qualificazione operata dal giudice, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi attuativi di un piano di lottizzazione; l'eventuale lesione può quindi derivare dal diniego o dalla sospensione di tali titoli, non dalla mera diffida successivamente privata di efficacia.
  • In caso di sospensione del provvedimento impugnato e di riserva di adozione di un nuovo atto, resta salva la possibilità di riproporre la domanda giudiziale contro l'eventuale riattivazione della diffida o contro le successive misure concretamente lesive.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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