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Sentenza

Sentenza n. 2088/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.9/2025 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Pavia, sezione lavoro, recante condanna al riconoscimento della carta del docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Pavia, notificata il 6 aprile 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza del giudice ordinario aveva imposto all’amministrazione di accreditare sulla carta elettronica del docente il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha documentato la spettanza delle somme e la formazione del giudicato; l’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha allegato né dimostrato l’avvenuto adempimento. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente riconosciuti di euro 1.500,00, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile, per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giudiziario previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione all’obbligo specifico di pagamento o di accredito ivi stabilito.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione della spettanza delle somme e della formazione del giudicato, è sufficiente a fondare la dichiarazione di inottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare fin d’ora un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a un’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico cui sono affidate funzioni coerenti con i compiti istituzionali ordinari, l’incarico commissariale può essere svolto senza attribuzione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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