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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento della Nota dell'Unione della Valconca, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA del 19.01.2024, acquisita al Protocollo del Comune di Montescudo – Monte Colombo al N. 0000634/2024 del 20.01.2024 e della Nota dell'Unione della Valconca, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, del 07.03.2024, acquisita al protocollo del Comune di Montescudo – Monte Colombo al N. 2372/024 dell' 08.03.2024, da intendersi quali atti di conferma propria e provvedimenti di diniego, con le quali l'Unione della Valconca, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, rigetta le richieste di riesame del Comune di Montescudo – Monte Colombo, nella persona del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata e Segretario Comunale, datate rispettivamente 16.01.2024 e 09.02.2024 e acquisite al protocollo dell'Unione della Valconca al n. 651 del 17.01.2024 e al n. 1655 del 09.02.2024, e quindi di indire una nuova conferenza di servizi finalizzata all'adozione di determinazioni in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90 e conseguente revoca/modifica e/o annullamento d'ufficio del Provvedimento n. 164 del 31.08.2023; e per l'accertamento dell'obbligo dell'Unione della Valconca, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, quale amministrazione procedente, di convocare una nuova conferenza di servizi, al fine del riesame e quindi della eventuale adozione di determinazioni in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90, con riferimento al Provvedimento unico n.164 del 31.08.2023 emesso dall'Unione della Valconca, Area Tecnica – Ufficio Unico Associato SUE/SUAP/SISMICA, quale determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater co.1 L.241/90, con conseguente ordine all'Unione della Valconca di provvedere sulle richieste di riesame in autotutela avanzate dal Comune di Montescudo – Monte Colombo rispettivamente in data 16.01.2024 e 09.02.2024, previa indizione di nuova conferenza di servizi decisoria, mediante adozione di un provvedimento espresso e motivato in un termine assegnando.

Giustizia amministrativa202400268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note con cui l'Unione della Valconca ha respinto le richieste comunali di riconvocazione della conferenza di servizi per il riesame in autotutela dell'autorizzazione unica alla realizzazione di una stazione radio base

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato le note del 19 gennaio e del 7 marzo 2024, sostenendo che l'Unione fosse obbligata a riconvocare la conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14-quater e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 44, comma 8, d.lgs. 259/2003, per riesaminare il provvedimento unico n. 164 del 31 agosto 2023, con il quale era stata autorizzata a Iliad Italia S.p.A. l'installazione di una stazione radio base. Il primo motivo denunciava la violazione del principio del contrarius actus e l'esistenza di un obbligo di riconvocazione derivante dalla natura sensibile degli interessi pubblici rappresentati dal Comune. Il secondo deduceva difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione del principio di precauzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell'art. 97 Cost., lamentando l'omessa valutazione, in conferenza, degli interessi relativi alla sicurezza della navigazione aerea e delle prescrizioni ENAC. Il terzo contestava la mancata valutazione delle disposizioni del regolamento comunale e delle NTA del PRG concernenti l'ubicazione delle stazioni radio base e il divieto di installazione nelle aree sensibili, nonché la violazione della normativa statale e regionale in materia. L'Unione e la società controinteressata eccepivano il difetto di interesse, rilevando che il Comune non aveva impugnato l'autorizzazione unica del 31 agosto 2023 e che l'impianto era stato nel frattempo integralmente realizzato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha rilevato che il Comune aveva impugnato esclusivamente gli atti di rigetto delle richieste di riconvocazione della conferenza di servizi, ma non l'autorizzazione unica n. 164 del 31 agosto 2023, direttamente lesiva dell'interesse legittimo oppositivo fatto valere. L'autorizzazione, nel frattempo divenuta definitiva e integralmente eseguita, costituiva l'atto conclusivo del procedimento con rilevanza esterna, mentre gli atti e le determinazioni della conferenza avevano natura endoprocedimentale o comunque non erano autonomamente lesivi. Il giudice ha inoltre escluso che l'amministrazione procedente fosse obbligata a riconvocare la conferenza: l'art. 14-quater, comma 2, l. 241/1990 attribuisce all'amministrazione procedente un potere discrezionale nell'an circa l'indizione di una nuova conferenza per l'eventuale esercizio dell'autotutela. Un obbligo generalizzato di riconvocazione sarebbe incompatibile anche con il termine decadenziale per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio. Le spese sono state compensate, considerata la natura pubblica dei due enti litiganti.

Norme richiamate

  • art. 14-quater, comma 2, l. 241/1990

    Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies.

    La disposizione attribuisce all'amministrazione procedente un potere discrezionale quanto alla decisione di indire una nuova conferenza per l'eventuale esercizio dell'autotutela; non configura un obbligo automatico di riconvocazione.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Il parere contrario del Comune, ritenuto non congruamente motivato e privo di indicazioni sulle modifiche necessarie, era stato considerato assenso senza condizioni nel procedimento originario; il profilo non è stato tuttavia esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'esercizio dell'annullamento d'ufficio rientra nell'autotutela discrezionale e deve rispettare il termine decadenziale previsto per tale potere; la norma è richiamata quale base delle eventuali determinazioni di autotutela richieste dal Comune.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato dall'art. 14-quater, comma 2, quale ulteriore possibile fondamento delle determinazioni di autotutela, senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 44, commi 7 e 8, d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione della stazione radio base e il provvedimento unico conclusivo adottato dall'amministrazione procedente; l'autorizzazione unica è stata considerata l'atto direttamente lesivo da impugnare.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    È richiamato nel quadro normativo della conferenza di servizi, i cui atti partecipativi e consultivi non sostituiscono l'impugnazione del provvedimento finale lesivo.

Massime di principio

  • Nella conferenza di servizi, la determinazione conclusiva o gli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività non sono, di regola, l'atto da impugnare autonomamente; l'impugnazione deve essere proposta contro il provvedimento finale con rilevanza esterna che autorizza o nega l'intervento.
  • L'amministrazione partecipante alla conferenza può sollecitare l'amministrazione procedente, con congrua motivazione, a valutare l'esercizio dell'autotutela previa nuova conferenza, ma l'art. 14-quater, comma 2, l. 241/1990 non impone all'amministrazione procedente di riconvocare automaticamente la conferenza: la decisione sull'an della nuova convocazione è discrezionale.
  • La mancata impugnazione del provvedimento autorizzatorio direttamente lesivo, divenuto definitivo e seguito dall'integrale realizzazione dell'opera, determina il difetto di interesse a impugnare il successivo diniego di riconvocazione della conferenza, quando tale impugnazione non consenta più di conseguire un'utilità concreta e attuale.
  • La richiesta di esercizio dell'autotutela non costituisce uno strumento per eludere il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento originario né determina, di per sé, un obbligo dell'amministrazione di riaprire il procedimento o di adottare una nuova determinazione.

Come è indicizzato

MaterieConferenza di serviziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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