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Sentenza

Sentenza n. 5257/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio 6 Motorizzazione Civile di Caserta prot. n. 42177 del 19 febbraio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202601207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi alle ore di lavoro straordinario dichiarate dai funzionari ispettivi per sedute tecniche fuori sede di revisione veicoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società, autorizzata ai sensi della legge n. 264/1991, aveva richiesto e ottenuto numerose sedute tecniche fuori sede per revisioni presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Caserta e aveva sostenuto i costi delle prestazioni straordinarie del personale ispettivo, addebitati dall’Amministrazione. Avendo riscontrato possibili discrepanze tra le ore addebitate e quelle effettivamente svolte, aveva chiesto l’accesso ai modelli “Missione in conto privati”, o atti equivalenti, relativi alle sessioni comprese tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2025, per verificare gli importi corrisposti e valutare eventuali azioni di ripetizione di somme indebitamente versate. L’Amministrazione ha negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, qualificando la società come mero intermediario e sostenendo che nessun onere economico gravasse direttamente su di essa. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso e l’eccesso di potere per erronea qualificazione del proprio ruolo, contraddittorietà rispetto agli atti amministrativi che la individuavano come soggetto richiedente e debitore degli oneri, nonché per erronea negazione della strumentalità tra i documenti e la tutela della propria posizione patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego. La società è legittimata a presentare le istanze di revisione fuori sede e a interloquire con l’UMC in quanto impresa autorizzata all’attività di consulenza, assistenza e intermediazione ai sensi della legge n. 264/1991. La documentazione richiesta non riguarda il rapporto di lavoro tra l’UMC e i propri dipendenti, ma le prestazioni rese in favore dei soggetti per i quali la società ha richiesto l’attività e gli specifici addebiti patrimoniali posti a suo carico; pertanto sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso. È stata ritenuta sufficientemente dimostrata la strumentalità dei documenti rispetto alla tutela della posizione patrimoniale della richiedente e alla possibile ripetizione di somme indebitamente versate. La verifica dell’effettiva fondatezza delle discrepanze appartiene all’eventuale giudice competente sulla controversia sostanziale e non può essere anticipata dall’Amministrazione o dal giudice dell’accesso, salvo il caso di collegamento evidentemente inesistente o di accesso pretestuoso. L’accesso deve però avvenire in forma anonimizzata, con oscuramento dei dati identificativi dei dipendenti e delle informazioni non pertinenti o non indispensabili alla verifica delle sessioni e degli importi addebitati. I funzionari che hanno redatto la documentazione non sono controinteressati, sicché non era necessaria la notifica nei loro confronti. Il Ministero è stato condannato a consentire l’accesso entro trenta giorni, con possibilità di estrazione di copia a spese della ricorrente, e, in caso di inerzia, è stato nominato un commissario ad acta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato inoltre condannato alle spese di lite; spese irripetibili nei confronti del Ministero dell’Interno non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L’interesse all’accesso sussiste quando la documentazione richiesta è concretamente collegata alla tutela di una posizione giuridica propria, anche in funzione della valutazione di eventuali azioni patrimoniali.

  • art. 19 l. 870/1986

    i costi relativi alle prestazioni rese dal personale ispettivo in regime di lavoro straordinario ... sono posti a carico del "soggetto richiedente"

    La disposizione rileva per individuare il soggetto cui sono addebitati i costi delle sedute tecniche fuori sede e, quindi, l’interesse patrimoniale alla verifica delle prestazioni e degli importi.

  • l. 264/1991

    attività di consulenza e di assistenza ... effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato

    Le imprese autorizzate alla consulenza automobilistica sono legittimate a presentare e gestire le richieste di revisione fuori sede nell’esercizio delle attività di consulenza, assistenza e intermediazione.

  • art. 24 l. 241/1990

    L’accesso difensivo può essere limitato mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alla finalità di tutela giuridica perseguita.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudice dell’accesso può ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti e stabilire modalità e termini di esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Un’impresa autorizzata all’attività di consulenza automobilistica, che abbia presentato richieste di sedute tecniche fuori sede e sia stata individuata dall’Amministrazione come soggetto richiedente e destinatario degli addebiti, ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti relativi alle prestazioni rese e agli importi addebitati.
  • Nel giudizio sull’accesso, la strumentalità tra documenti richiesti e tutela di una posizione giuridica non richiede la prova della fondatezza della pretesa sostanziale sottostante; tale verifica compete all’eventuale giudice della controversia principale, salvo l’ipotesi di collegamento evidentemente inesistente o di accesso pretestuoso e temerario.
  • L’Amministrazione non può negare l’accesso qualificando il richiedente come mero intermediario quando i propri atti lo individuano come soggetto richiedente delle prestazioni e destinatario degli oneri economici connessi.
  • L’accesso a documenti contenenti dati dei dipendenti pubblici deve essere consentito, ove necessario, mediante anonimizzazione e oscuramento delle informazioni nominative o comunque non pertinenti e non indispensabili alla verifica della posizione giuridica dell’istante.
  • I dipendenti pubblici che hanno redatto documenti relativi all’esecuzione di prestazioni amministrative non sono, per ciò solo, controinteressati all’accesso, quando la loro identificazione non sia necessaria alla tutela della posizione dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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